Rimborso spese prestazioni occasionali: niente ritenuta

Non deve essere applicata la ritenuta d’acconto sulle prestazioni occasionali quando il pagamento riguarda essenzialmente un rimborso spese.

Lo ha chiarito l’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 49/E dell’11-7-2013 in seguito ad un interpello posto dall’Istituto Italiano di Tecnologia.

L’Istituto chiede all’Agenzia delle Entrate se deve applicare la ritenuta nell’ipotesi di rimborso analitico delle spese ai docenti e ricercatori.

Poiché, in questi casi, si genera un reddito pari a zero, non deve essere applicata nessuna ritenuta e tali importi non devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi.

Questo però solo nel caso in cui il compenso è pari alle spese sostenute, strettamente necessarie, in questo caso, per lo svolgimento dei seminari.

Se invece il compenso eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venir meno il carattere essenzialmente gratuito dell’attività stessa, l’intero importo elargito dal committente rappresenterà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta.

Leggi anche: Prestazione occasionale: limiti e tassazione

1 commento su “Rimborso spese prestazioni occasionali: niente ritenuta”

  1. Info: Parto con un esempio (Prestazione Occasionale 2.000€ + rimborso spese forfettarie € 500, ritenuta 500€) posto che la ricevuta di prestazione occasionale puo’ prevedere un rimborso spese, posto che queste possono essere di tipo forfettario (quindi non documetate), è pacifico che l’intero importo vada assoggettato a ritenuta… le chiedo se per i rimborsi forfettari è necessario conservare la documentazione probatoria?

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