Un tema poco conosciuto e molto complesso nel settore finanziario, è rispetto a quello dell’usura bancaria e il termine massimo entro il quale poter richiedere un rimborso di somme non dovute. In linea di massima, infatti, esiste una prescrizione di dieci anni per l’estinzione dei diritti acquisiti e diverse sentenze della giurisprudenza sulle tempistiche entro cui far partire la decorrenza di tale periodo.
Sommario
Prescrizione usura bancaria: codice civile
Uno dei più importanti riferimenti in materia di tempistiche sulla prescrizione di un pagamento, è dato dal codice civile e dall’articolo 2946 sulla prescrizione ordinaria e su un criterio generale di estinzione dei diritti acquisiti con il decorso di dieci anni (salvo che la legge non disponga diversamente).
Vale a dire che laddove un contratto bancario presenti delle irregolarità in tema di tassi di usura o commissioni eccessive, è possibile procedere al suo annullamento, mentre per il pagamento di eventuali somme dovute, si potrebbe rientrare nelle tempistiche della prescrizione entro i dieci anni dalla chiusura del rapporto contrattuale e creditizio con la propria banca.
Prescrizione usura bancaria: giurisprudenza
Anche la giurisprudenza si è espressa più volte sull’argomento della prescrizione di un pagamento in caso di usura, stabilendo un ulteriore concetto per la valutazione dei tempi da considerare in tale aspetto e che in un caso generale di contratti bancari come conti correnti e mutui, è sulla data di chiusura del rapporto contrattuale.
Mentre rispetto alla presenza di un fido, ossia delle linee di credito concesse dalla propria banca e con restituzioni da parte del cliente delle suddette somme, può essere opportuno valutare quanto evidenziato da una sentenza più specifica. Con la sentenza numero 24418 del 02 dicembre 2010, in particolare, è eseguita una distinzione in virtù della tipologia della rimessa e se il saldo finale del proprio conto corrente supera o meno il limite del fido concesso.
Vale a dire che se al termine del rapporto contrattuale e creditizio sono addebitate delle ulteriori commissioni (considerate poi illegittime) e il cliente esegue il pagamento delle suddette cifre eccedenti, la rimessa è da considerarsi di tipo solutoria (poiché il saldo finale del conto corrente è superiore al limite del fido concesso contrattualmente) e il termine di prescrizione dei dieci anni parte dalla data di esecuzione di tale operazione.
Viceversa, laddove al termine del rapporto contrattuale e creditizio sono addebitate delle ulteriori commissioni (considerate poi illegittime) e il saldo del conto non supera il limite del fido, la rimessa è da considerarsi di ripristino e il termine di prescrizione dei dieci anni parte dalla data di chiusura del rapporto contrattuale con la propria banca.