IRAP: diritto non prescritto? Ammissibile secondo ricorso

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia nella sentenza 78/10/2013 ha reso noto che quando il diritto al rimborso IRAP non è prescritto, è nella possibilità del professionista di adire una seconda volta il giudice tributario.

A tal proposito, un commercialista in seguito al versamento avvenuto per sbaglio, nel 2009, dell’IRAP ha deciso d’impugnare il rifiuto concernente la richiesta di rimborso.

Nel primo giudizio, ormai estinto, l’Agenzia delle Entrate, dopo essersi costituita in giudizio, ha ritenuto il ricorso inammissibile a causa di violazione del “ne bis in idem”, in quanto atto che presentava un contenuto in tutto uguale a un ricorso presentato precedentemente, il cui deposito non era mai stato effettuato in segreteria ex art. 22 D.Lgs. n. 546/1992. Ebbene, per tale ragione il giudizio era stato considerato estinto mediante decreto presidenziale.

Al contrario, la CTP di Brescia ha predisposto il benestare al rimborso considerando, dunque, infondata la “lamentela” dell’Amministrazione. In altre parole, i giudici, per l’effetto, hanno accolto il ricorso presentato dal professionista, ritenendo legittimo il rimborso richiesto e, dunque, non dovuta l’IRAP pagata nell’anno 2009.

Ma qual è il ragionamento che ha portato i giudici della CTP ad accertare l’esistenza di un diritto? Innanzitutto, l’osservazione che l’oggetto, sia del primo che del secondo ricorso, non era stato l’annullamento di un provvedimento impositivo, ma esclusivamente l’accertamento dell’esistenza di un credito, che aveva come conseguenza una pronuncia di condanna dell’Ufficio finanziario.

Va da sé, che alla richiesta di annullamento del rifiuto presentato dall’Amministrazione Finanziaria, si è unita la richiesta volta ad accertare il diritto al rimborso del tributo di cui s’è parlato finora, con relativa opportunità in capo al commercialista di agire per via esecutiva o anche tramite ottemperanza.

Tuttavia, come detto poc’anzi, il commercialista non aveva depositato in segreteria il primo ricorso determinando la decadenza da quel processo che, data la situazione, risultava come mai instaurato. Più esattamente, l’atto introduttivo della lite fiscale era pervenuto alla competente Commissione provinciale soltanto in seguito al costituirsi dell’Agenzia delle Entrate in giudizio.

Pertanto, stando a quanto dichiarato dal Collegio bresciano, quando viene a mancare una cognizione relativa al rapporto tributario, il diritto a riproporre per la seconda volta il ricorso non è oggetto di decadenza fino a quando non incombe la prescrizione la quale, in questo caso, non è mai stato posto in discussione dall’Agenzia delle Entrate.

Ricapitolando, dunque, se il diritto non è andato in prescrizione, il contribuente può ripetere il ricorso.

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