Prescrizione anatocismo bancario: tutto quello che c’è da sapere

Quando si parla di anatocismo bancario, a ricoprire un aspetto d’importanza rilevante è senz’altro la prescrizione. Ebbene, i problemi stringenti che vanno chiariti, sono principalmente: il termine relativo alla prescrizione della pretesa di restituzione e, poi, quando debba decorrere il predetto termine.

Più esattamente, va identificato quale sia la durata più adeguata del termine di prescrizione e, per fare ciò, è necessario individuare l’azione che il cliente fa valere nei confronti dell’istituto di credito. In linea generale, la domanda che l’utente bancario avanza ha una doppia valenza: da un lato, è volta a dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione e, dall’altro, la connessa restituzione degli interessi addebitati in maniera illecita.

Va precisato, però, che la nullità di per sé considerata, non è soggetta a prescrizione al contrario delle azioni di ripetizione. Va da sé, quindi, che l’analisi della banca che si basa sulla prescrizione dell’azione di nullità, sia destinata al rigetto, nel momento in cui sia trascorso un periodo di tempo troppo lungo, contrariamente a quella relativa alla prescrizione dell’azione di ripetizione.

In riferimento a quest’ultima il termine utile relativo alla prescrizione, corrisponde a quello ordinario, per cui l’estinzione dei diritti avviene decorsi dieci anni. In particolare, la prescrizione comincia il suo decorso a partire dal giorno in cui il diritto può essere impugnato.

Per ciò che concerne, la ripetizione d’interessi anatocistici, inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che il termine ordinario decorre se, in seguito alla conclusione di un contratto volto all’apertura di un credito disciplinato in conto corrente, il titolare di quest’ultimo, agisce per far dichiarare nulla la clausola che predispone il pagamento di interessi anatocistici.

Tutto questo, ovviamente, nel caso in cui i versamenti effettuati dal correntista abbiano avuto una mera funzione di ripristino, sempre a partire dalla data che segna l’estinzione del conto in cui gli interessi, di cui non si era debitori, sono stati oggetto di registrazione.

Di conseguenza, sulla base della vigente normativa, la prescrizione dell’azione di ripetizione  decorre a partire dalla data di un versamento che presenta, quindi, una natura solutoria e dalla data di chiusura del conto, quando il versamento effettuato sia caratterizzato dalla natura ripristinatoria.

Va da sé, dunque, che quello della prescrizione anatocismo bancario è una disciplina assai complessa che, nonostante ciò, ad oggi risulta meno ostile grazie anche al fatto che, essa è stata di recente affrontata fino a giungere alle finora elencate conclusioni.

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