Pignoramento stipendio o pensione: come evitarlo

Il pignoramento nella forma integrale di stipendio o anche pensioni può essere evitato. È noto che la legge prevede che le pensioni così come gli stipendi possono essere oggetto di pignoramento solo fino a un tetto massimo di un quinto. Il creditore una volta atteso che tali emolumenti siano depositati in qualche istituto di credito può constatare come, mescolandosi ad altri risparmi, possono essere pignorati in maniera integrale.

Tale circostanza pone i contribuenti in seria difficoltà soprattutto con Equitalia che, in possesso dell’autorizzazione ad accedere all’anagrafe tributaria, è nella condizione di sapere anticipatamente il conto corrente di appoggio del reddito che fa capo a ciascun debitore.

Se da un lato, quindi, il decreto legge “Salva Italia” ha imposto l’apertura di un conto corrente ove far affluire le pensioni superiori a mille euro la legge ha, di fatto, abolito la pignorabilità del “quinto”, determinando una maggiore facilità di pignoramento integrale della pensione.

In questa confusione, tuttavia uno spiraglio di luce proviene dal tribunale di Savona. In particolare, quest’ultimo mediante una sentenza ha escluso qualsiasi possibilità da parte di Equitalia di pignorare in maniera integrale il conto corrente del pensionato nel caso quest’ultimo riesca a dimostrare che, all’attivo del conto, non vi sia alcuna presenza di voci differenti rispetto alla pensione.

Nel caso specifico, dunque, una volta provato dinanzi al giudice che sul conto fanno capolino solo e soltanto i redditi di natura pensionistica, si può bloccare Equitalia e, in un secondo momento, dare applicazione alla regola generale secondo la quale la pensione non può essere oggetto di pignoramento entro il minimo vitale di 525,89 euro e, per il restante, unicamente entro i limiti di un quinto.

A tal proposito, infatti, un assegno di pensione o uno stipendio è presente anche se il deposito avviene su un libretto postale o conto corrente e, dunque, non può essere soggetto a pignoramento dopo i limiti fissati dalla legge.

Da quanto appena affermato, pertanto, emerge che il pensionato o il lavoratore subordinato è tenuto a non impiegare il conto per il confluimento di somme di natura diversa rispetto alla pensione o al reddito di lavoro. In chiesto caso, la richiesta di sospensione del pignoramento in forma integrale è del tutto legittima.

In definitiva, tali affermazioni consentono una nuova lettura delle norme riguardanti l’esecuzione forzata, garantendo il sostentamento necessario alle fasce che risultano essere meno abbienti.

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