Nelle vendite online di beni soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente, non è applicabile il regime delle vendite a distanza. Quando si vende a privati l’operazione viene quindi tassata ai fini Iva nel Paese di destinazione, ciò comportando la necessità di identificarsi o nominare un rappresentante fiscale, e non è possibile modificare tale impostazione.
E’quanto emerge in occasione del question time di qualche giorno fa, dove è stato chiesto di modificare il regime di applicazione dell’Iva a destino nelle vendite a privati di beni soggetti ad accisa spediti o trasportati dal cedente in altro Paese membro. Questo in quanto l’applicazione dell’art.41 del D.L. n.331/93 sta penalizzando i produttori di vini ed alcolici che vendono direttamente on-line a clienti privati.
Come noto nelle vendite a distanza verso soggetti privati di altri Paesi membri la tassazione dell’operazione ai fini Iva avviene nel Paese del cedente (salvo opzione) quando le vendite non eccedono la soglia prevista da ciascun Paese membro. Nelle operazioni considerate, trattandosi di vendite a distanza, il trasporto/spedizione avviene sempre a cura o nome del cedente nazionale. Le soglie sono stabilite direttamente da ogni singolo Stato membro, ma devono esser comprese tra 35mila e 100mila euro.
Quando le vendite (dell’anno precedente o di quello in corso) superano le predette soglie la tassazione va a destino, ciò comportando la necessità di identificarsi direttamente (o nominare un rappresentante fiscale) nel Paese di destinazione.
Tale meccanismo non si applica tuttavia ai beni soggetti ad accisa. Pertanto, come confermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta alla consulenza giuridica n. 954 72/2012, tali beni, se spediti o per suo conto, sono sempre assoggettati ad Iva nel Paese di destinazione, a prescindere dal superamento o meno della soglia.
Nella risposta fornita viene affermato che tale impostazione non può essere modificata dal legislatore domestico, né tanto meno disattesa per effetto di interpretazioni difformi. E’ comunque da osservare che alcuni gruppi di lavoro operanti nell’ambito delle Istituzioni europee ne hanno già chiesto la revisione. Sole se il trasporto è effettuato dall’acquirente si applica l’Iva italiana, ossia quella del Paese di origine.