Il tribunale di Viterbo ha emesso una sentenza nella quale pone a carico di colui che riceve la posta elettronica certificata di curare il proprio account.
Si tratta di una norma che ha suscitato non poche critiche sopratutto riguardo al timore che in assenza di un impiego corretto della casella e mail possa verificarsi una decadenza dal godimento di diversi diritti concernenti, ad esempio, la ricezione di atti processuali, di cartelle esattoriali, di multe e via discorrendo.
Peraltro, diverse critiche sono state mosse anche dai professionisti che dovranno prestare attenzione ad una nuova categoria rientrante nelle forme di irregolarità e improcedibilità degli atti processuali, ossia quella dei vizi “informatici”.
Al momento comunque queste sono soltanto ipotesi, tuttavia, quel che è certo è che da ora il titolare della posta elettronica certificata ha l’obbligo di controllare in maniera periodica, in altre parole ogni giorno, la propria casella e verificare l’eventuale presenza di notifiche.
Se il titolare della PEC dovesse sottrarsi a tale adempimento, potrebbe andare incontro a problemi anche seri.
In particolare, la notifica è da considerarsi perfezionata anche nel caso in cui il destinatario dovesse assentarsi dal lavoro, per malattia, o se fosse impossibilitato nell’utilizzare l’account, o ancora nell’ipotesi di un guasto tecnico al computer, o di assenza di linea internet, o di perdita della password e delle altre credenziali di accesso alla casella.
Ad essere determinante, difatti, è la ricevuta di conferma, da parte del gestore PEC che a sua volta viene inoltrata al mittente. In altre parole, l’avvenuta notifica è comprovata dalla ricezione della detta conferma determinando la validità del procedimento anche se il destinatario non ha visionato la comunicazione o l’atto.
Potrebbero sorgere problemi in presenza di casella piena, di PEC non funzionamento o, ancora, nell’ipotesi di disattivata volontariamente da parte del destinatario. Nei predetti casi, infatti, viene da chiedersi se la notifica possa considerarsi parimenti valida.
A tal proposito, la norma prevede che in caso di non funzionamento della PEC dell’avvocato per fatto a lui imputabile, la notifica debba essere eseguita in cancelleria.
Viene dunque da chiedersi per quale ragione, se ciò è previsto per gli avvocati, non possa valere allo steso modo per le parti e per i cittadini.
Ad ogni modo, la normativa presenta diverse lacune su tale aspetto e, pertanto, spetterà alla giurisprudenza il compiti di chiarire il comportamento da assumere in tali circostanze, o, in assenza, un intervento legislativo.