Passaggio da regime ordinario a regime forfetario e viceversa

Una situazione particolarmente complessa ma ricorrente negli adempimenti con le partite Iva, è laddove si esegua un passaggio da un regime agevolato ad un regime ordinario o viceversa. In questi casi, infatti, è di fondamentale importanza provvedere ad una rettifica della detrazione Iva, soprattutto nel caso in cui si passa da un regime agevolato (senza applicazione dell’Iva) al regime ordinario (con l’applicazione dell’Iva).

Principali aspetti burocratici nei regimi agevolati e ordinari sulle partite Iva

Innanzitutto c’è da verificare che passaggio-da-regime-ordinario-a-regime-forfetariogli aspetti burocratici sul regime delle partite Iva a tutto il 2015, presentano tre ambiti di applicazione:

  • Adesione fino al 31 dicembre 2015 nel Regime dei minimi e utilizzo di un’aliquota sostitutiva del 5% a titolo di tasse (senza tra l’altro l’obbligo di inserire una voce relativa all’Iva sui servizi offerti).
  • Adesione al nuovo regime dei forfettari, con l’utilizzo di un’aliquota sostitutiva del 15% a titolo di tasse e la medesima esenzione, come nei minimi, di inserimento sulla voce dell’Iva sui servizi offerti.
  • Adesione al regime ordinario con tutti gli adempimenti burocratici del caso e senza la possibilità di accedere ad agevolazioni su l’applicazione di un’aliquota sostitutiva a titolo di tasse o della non applicazione dell’Iva sui servizi offerti.

Ed è sulla base di queste caratteristiche, che diventa fondamentale stabilire il momento in cui si procede al passaggio da un regime all’altro e degli adempimenti nel caso dovuti in sede di partita Iva.

Adempimenti da considerare nel passaggio ad un nuovo regime

Un caso complesso in tema di partite Iva è quindi proprio sul trattamento dell’applicazione dell’Iva in fattura nel caso di fuoriuscita da un regime e passaggio ad un nuovo regime. In particolare, nel caso in cui si provveda ad un passaggio da un regime agevolato ad uno ordinario, sarà necessario procedere alla presentazione della rettifica della detrazione Iva a partire dal 2016.

Altre considerazioni molto importanti da considerare a seguito del passaggio da un regime agevolato come quello dei forfettari ad uno ordinario o viceversa, è rispetto a come considerare dal punto di vista contabile i redditi realizzati, considerando che:

  • Nel regime forfettario, potranno essere considerati nel reddito corrispondente all’ultimo anno di adesione, solo le componenti che hanno avuto una manifestazione finanziaria. Inoltre in tale regime, i costi non sono considerati analiticamente per la determinazione del reddito finale, ma in virtù di un sistema forfettario sulla base di un coefficiente predefinito e collegato al tipo di attività svolta. Eseguito il passaggio definitivo al regime ordinario sarà obbligatorio inserire in fattura l’addebito dell’Iva.
  •  Nel regime ordinario e fino al passaggio al nuovo regime forfettario, bisognerà considerare tutte le voci che compongono il reddito senza l’applicazione di nessuna agevolazione o calcolo forfettario per la sola voce dei costi. Eseguito il passaggio definitivo al regime forfettario non sarà più obbligatorio inserire in fattura l’addebito dell’Iva.

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