Passaggio da regime minimi a forfettario, quale tassazione applicare?

Tra i principali quesiti sorti a pochi giorni dall’esordio nel nuovo regime dei forfettari, ritroviamo sopratutto quelli posti dai contribuenti minimi che hanno avviato la propria attività prima del 2015.

Aliquota del 5% per le nuove attività del regime forfettario

Il regime forfettario è parte integrante di un regime agevolato sulle partite Iva, con l’applicazione di un’aliquota sostitutiva del 15% per i pagamenti di Irpef e addizionali regionali e comunali, oltre che della possibilità per i titolari di partita Iva di non applicare Iva e ritenuta d’acconto in fattura. Inoltre, per tutti coloro che avviano una nuova attività è prevista la possibilità di poter applicare un’aliquota ridotta al 5% (come nel vecchio regime dei minimi) per i primi cinque anni.

Tutti coloro che hanno già avviato un’attività prima del 2015 e aderito al vecchio regime dei minimi, non è possibile rientrare nelle nuove agevolazioni del forfettario per quanto riguarda la tassazione al 5%. Questo perchè, tali attività anche se iniziate da poco rientrano comunque nel vecchio regime dei minimi e l’applicazione di una eventuale aliquota del 5% è possibile solo restando nel suddetto regime fino alla naturale scadenza (cinque anni o 35 anni dei professionisti).

Chi potrà accedere all’aliquota agevolata del 5% per nuove attività?

In definitiva quindi tutti i contribuenti minimi già in attività che fuoriescono dal regime per passare al forfettario subiranno l’aliquota classica del 15% come imposta sostitutiva su Irpef e addizionali regionali e comunali, oltre alla non applicazione in fattura di Iva e ritenuta d’acconto.

Per rientrare nel regime forfettario ed usufruire della tassazione agevolata al 5% è necessario che l’attività in oggetto non sia stata esercitata nei tre precedenti anni. Al termine dei cinque anni l’aliquota sale al 15%, laddove si posseggano ancora i requisiti di legge.

I contribuenti che nel 2015 hanno aderito al regime forfettario (e rispettano i requisiti) potranno continuare a restare nel regime ed usufruire dei vantaggi relativi all’applicazione forfettaria dei costi (coefficiente di redditività)sulla base della categoria di appartenenza.

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