Per partita iva forfettaria si intende un regime fiscale agevolato che consente di pagare un’unica imposta fissa. Il regime forfettario è stato istituito nel 2014. I corrispondenti limiti e i requisiti di accesso sono stati revisionati più volte. Vediamo quali sono le principali caratteristiche che interessano questo regime fiscale e le novità in vigore dal 2023.
Sommario
Partita iva forfettaria, chi può aprirla?
Possono aprire una partita iva forfettaria i contribuenti che nell’anno precedente non hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (tra cui quelli di pensioni) eccedenti l’importo di 30.000 euro.
I soggetti che sono già in attività, per continuare ad usufruire del regime forfettario, non devono aver superato nell’anno precedente il limite dei 85.000 euro di fatturato (nuovo limite dal 2023).
L’Agenzia delle entrate ha specificato che, ai fini della verifica della soglia di accesso di euro 85.000, si dovrà tenere conto dei ricavi effettivamente incassati e non di quelli registrati.
Il contribuente che intraprende un’attività d’impresa o lavoro autonomo potrà avvalersi del regime forfettario tramite la comunicazione, da rendere nella dichiarazione di inizio attività (art. 35, Decreto IVA), di presumere la sussistenza del rispetto della soglia limite di 85.000 euro con riferimento ai ricavi o ai compensi da realizzare nel primo periodo di imposta.
Chi è in regime forfettario paga l’iva?
Uno dei principali vantaggi offerti dalla partita iva forfettaria riguarda l’esenzione dall’applicazione dell’IVA.
Tutti i contribuenti, i professionisti, gli artigiani e i commercianti, che adottano il regime forfettario sono, quindi, esentati dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Nelle fatture emesse, dovranno essere riportati i compensi senza maggiorazione dovuta all’applicazione dell’IVA. Ciò significa anche poter praticare un prezzo finale più competitivo verso i tuoi clienti.
Ciò si tramuta in maggiori semplificazioni contabili quali ad esempio l’esenzione dalla liquidazione periodica dell’IVA. Da non sottovalutare l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili e l’esenzione dagli ISA.
Resta l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da eventuali disposizioni diverse da quelle tributarie.
Come funziona la partita iva forfettaria 2023
Nonostante il regime forfettario sia esente IVA, i contribuenti che vi aderiscono sono tenuti comunque alla conservazione e alla numerazione delle fatture, alla certificazione dei corrispettivi e all’eventuale emissione degli scontrini o ricevute fiscali, quando previsto (a tal riguardo, maggiori dettagli sono indicati nella Legge n. 109/2014 al comma 59 dell’art. 1).
Nello specifico, si elencano gli aspetti più salienti della partita iva forfettaria:
– numerazione e conservazione di fatture di acquisto, bolle doganali e relativi documenti;
– certificazione dei corrispettivi;
– eventuali acquisti con reverse charge devono prevedere l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
– rettifica della detrazione dell’imposta (ai sensi dell’art. 19-bis2, Decreto IVA) nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente a quello dal quale trova applicazione il regime forfetario;
– manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari.
Riguardo le fatture, le ricevute e gli altri documenti giustificativi delle spese, questi vanno conservati:
– per la determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo in ciascun periodo d’imposta;
– per esigenze più generali di controllo e verifica.
In ogni caso, per i predetti documenti non esiste l’obbligo di registrazione, nemmeno nell’ipotesi in cui il soggetto sia tenuto al versamento dell’IVA.
L’eventuale tenuta e annotazione su registri dei documenti costituisce una facoltà del contribuente qualora questi la ritenga utile dal punto di vista amministrativo.
Partita iva forfettaria e beni strumentali
Il regime forfettario non è condizionato alla verifica del costo complessivo dei beni strumentali. Il vincolo, inizialmente inserito è stato poi cancellato nella versione definitiva.
Chi non può aderire al regime forfettario 2023
Le fattispecie di esclusione dal regime forfetario 2023 sono rappresentate da ipotesi di incompatibilità tra il regime forfetario stesso e particolari situazioni di seguito descritte, che riprendono in gran parte quelle previste per il regime dei minimi.
In particolare, non possono applicare il regime forfetario i contribuenti che:
– si avvalgono di regimi speciali IVA;
– risultano non residenti;
– effettuano in via esclusiva e prevalente cessioni di immobili (ex art. 10, n. 8, Decreto IVA) o di mezzi di trasporto nuovi (ex art. 53, comma 1, D.L. n. 331/1993);
– partecipano a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti (ex art. 116 del T.U.I.R.);
– nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Nello specifico, il regime agevolato è incompatibile con l’esercizio delle seguenti attività:
– agricoltura e attività connesse a pesca (artt. 34 e 34-bis, Decreto IVA);
– vendita di sali e tabacchi (art. 74, comma 1, Decreto IVA);
– commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1);
– editoria (art. 74, comma 1);
– gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1);
– rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1);
– intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, comma 6);
– agenzie di viaggio e turismo (art. 74, comma 1);
– agriturismo (art. 5, comma 2, Legge n. 413/1991);
– vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R n. 600/1973);
– rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. n. 41/ 1995);
– agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, D.L. n. 41/1995).
Tutte le cause di esclusione devono essere verificate in relazione al momento di ingresso nel regime forfettario.
Ulteriori due regole fondamentali prevedono che (comma 71, Legge n. 190/2014):
– il sopravvenire di una causa di esclusione in un periodo d’imposta di applicazione del regime forfettario non determina mai la fuoriuscita dal regime agevolato in tale periodo di imposta;
– il sopravvenire di una causa di esclusione, in un periodo d’imposta di applicazione del regime forfettario, determina la fuoriuscita dal regime agevolato dal periodo d’imposta successivo, sulla base di una presunzione secondo la quale, se in un periodo d’imposta si è verificata una causa di esclusione si presume che la stessa persista anche nel periodo d’imposta successivo.
Cause di esclusione
In relazione alle cause di esclusione, il contribuente deve applicare delle regole:
– in primis, deve verificare, con riferimento al momento iniziale di fruizione del regime di favore, che le cause di esclusione non sussistano e ciò sia nel caso di inizio di una nuova attività sia nel caso di prosecuzione di attività già svolte;
– poi deve analizzare, in pendenza di fruizione del regime agevolato, il verificarsi di fattispecie di esclusione in un dato periodo di imposta; ciò implica la fuoriuscita dal regime, ma a decorrere dal periodo di imposta successivo.
La sussistenza di una causa di esclusione nel periodo di imposta precedente di non applicazione del regime forfettario (ad esempio, regime semplificato per gli esercenti attività di impresa) non è rilevante ai fini dell’accesso al regime.
L’Agenzia delle entrate, con le circolari summenzionate, ha chiarito che alcune cause di esclusione prevedono che la condizione di incompatibilità possa essere verificata unicamente al termine del periodo di imposta in cui è applicato il regime forfettario, perchè richiedono condizioni che possono essere accertate solo alla fine dell’anno di concreta fruizione del regime. Ciò implica che per tali cause di esclusione è impossibile verificarne la sussistenza al momento di inizio di fruizione del regime agevolato. In altri termini, non si deve tenere conto di tali clausole di esclusione al momento di inizio di applicazione del regime forfettario e ciò sia nel caso di inizio di una nuova attività sia nel caso di continuazione di attività già esercitate.
Altre tre cause di esclusione:
– partecipazioni in società di persone;
– partecipazioni di controllo in S.r.l. con attività riconducibili a quella della controllante;
– esercizio prevalente della propria attività nei confronti del datore o ex datore di lavoro con rapporto cessato da non più di due anni.
Produttori agricoli che svolgono attività d’impresa o di lavoro dipendente
Con riferimento al regime dei contribuenti minimi, era prevista un’eccezione per i produttori agricoli che svolgono ulteriori attività d’impresa o di lavoro autonomo, che si ritiene possa essere estesa anche al regime forfetario.
Come era previsto per tali soggetti, anche per il regime forfetario, in deroga a quanto sopra precisato, i produttori agricoli che svolgono una delle attività di cui agli artt. 34 e 34-bis, Decreto IVA, entro i limiti previsti dal T.U.I.R. (art. 32) e pertanto produttiva di reddito fondiario, non esercitando attività d’impresa, possono utilizzare il regime agevolato con riguardo alle altre attività d’impresa o arti e professioni svolte.
La motivazione di tale deroga risiede nella ratio del regime stesso, che intende agevolare i contribuenti di tipo marginale.
In buona sostanza, se per tali contribuenti l’attività agricola determina esclusivamente un reddito agrario, è possibile l’adozione del regime dei minimi forfettari per l’ulteriore attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata.
In ogni caso, l’attività agricola in regime speciale non può rientrare nel regime agevolato, a meno che la stessa non sia produttiva di reddito d’impresa e il soggetto in questione opti per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.
Soggetti non residenti
Non possono aderire al regime forfettario i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri nell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Rispetto a quanto previsto per i minimi, viene ristretto il concetto di soggetto non residente al quale è precluso l’accesso al regime.
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Buongiorno,
sono un ingegnere civile iscritto a Inarcassa, vorrei sapere se se il contributo integrativo del 4% incluso nelle fatture da me emesse concorre al raggiungimento del limite dei ricavi e compensi di 30mila o 65mila euro.
Vi ringrazio anticipatamente
Buon pomeriggio,
il contributo integrativo non è da prendere in considerazione nel calcolo del limite dei 65.000 euro.
Salve, sono un fisioterapista. Ho avuto il regime dei minimi aperto dal 2014 al 2018 e utilizzato pochissimo (ultimi 2 anni senza fatturare). Durante e in seguito ho lavorato come dipendente e da fine 2020 sono disoccupato. Potrei aprire il regime forfettario con l’iva al 5% invece che al 15? Ho esaminato le cause di esclusione e mi pare di sì, ma il commercialista di mia moglie sostiene di no. Tuttavia non si tratta della prosecuzione di una vecchia attività, o sbaglio?
Grazie