Rent To Buy, solo in caso di affitti continuativi

Ai fini della deduzione del 20% relativo al costo d’acquisto/costruzione dell’immobile, l’unita immobiliare, sia essa acquistata o costruita, risulta necessario che sia destinata alla locazione. La stipulazione di questa tipologia di contratto deve avvenire “entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione” oltre essere in possesso del requisito della durata di “almeno otto anni”.

Il decreto Sblocca Italia, nell’art. 23, introduce all’interno dell’ordinamento la disciplina dei contratti di godimento in virtù dell’alienazione di immobili, in un secondo momento.

La fattispecie in questione, molto di sovente, è indicata in maniera generale con la definizione “rent to buy”, che sta ad indicare un’operazione unitaria che, tuttavia, può svilupparsi in forme diverse, e mediante cui si assicura, alle persone intenzionate ad acquistare un immobile, l’opportunità di ottenere nell’immediato, attraverso un contratto di locazione, il godimento di un immobile, con la previsione del pagamento di un canone a scadenza periodica.

Con specifico riferimento all’aspetto fiscale, con lo “Sblocca Italia” fa la sua comparsa una nuova misura ideata con l’obiettivo di incrementare e stimolare gli investimenti immobiliari; non a caso, nell’art. 22 è introdotto uno sconto fiscale del 20% sull’acquisto o sulla costruzione di immobili, per un ammontare di 60.000 euro, deduzione, questa, che può essere goduta in massimo otto anni.

Il problema più rilevante, invero, è rappresentato dal fatto che quell’immobile, da acquistare direttamente dal costruttore, in un secondo momento dovrà essere locato per un periodo di almeno otto anni a canone concordato. Le persone che acquisteranno con il bonus del 20% avranno a carico, difatti, l’obbligo di locare in base al meccanismo indicato nella L. 431 n 98 o con canoni da housing sociale.

Principalmente, la condizione di importanza stringente consiste nel destinare l’unità immobiliare acquistata o costruita alla locazione. Il contratto di locazione deve essere stipulato “entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione” e la sua durata deve essere di “almeno otto anni”.

Tra le altre cose, la legge postula che il suddetto periodo sia in possesso del requisito della continuità. Ad ogni modo, il diritto alla deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione giunge a risoluzione prima del decorso di tale periodo, a patto che si provveda alla stipulazione di un altro entro un anno dalla data della su citata risoluzione del primo contratto.

Presa in considerazione, la durata dei contratti di locazione abitativa prevista dalla legge, la deduzione spetterà per i contratti c.d. “4+4”, a condizione che al termine del primo quadriennio il locatore non decida di porre fine al rapporto locativo.

Nel caso in cui, nel corso della locazione l’affittuario dovesse risolvere il contratto, il locatore non si vede precluso il diritto alla deduzione, a patto che stipuli un ulteriore contratto, provvisto delle medesime caratteristiche di quello giunto a risoluzione, entro un anno dalla data della risoluzione stessa.

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