Operazione in franchigia da iva, la dicitura da indicare nel regime forfettario

Operazione in franchigia da iva, è questa la dicitura che devono indicare in fattura i contribuenti che optano per il regime forfettario anziché per quello ordinario.

Come sappiamo dal 2016 il regime forfettario è l’unica alternativa al regime di tassazione ordinario. Una delle particolarità che assimila il regime forfettario al vecchio regime dei minimi, oltre alle semplificazione negli adempimenti contabili (nessuna tenuta di scritture contabili, nessuna tenuta registri IVA, nessuna liquidazione IVA periodica, ecc.) ed al fatto che entrambi scontano un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito (IRPEF, relative addizionali ed IRAP) è che in fattura non occorre esporre l’IVA e non occorre applicare, sul compenso percepito, la ritenuta d’acconto.
Tuttavia, nell’emissione della fattura, occorre prestare attenzione alla corretta dicitura da riportare e che mette a conoscenza dei soggetti destinatari o comunque a soggetti terzi interessati (come ad esempio l’amministrazione finanziaria) il corretto regime in cui opera il contribuente che la emette.

Dicitura fattura regime forfettario: Operazione in franchigia da iva

Il contribuente forfettario emette fattura senza iva dove riporterà la seguente dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”.

Marca da bollo fattura regime forfettario

Sulla fattura occorre assolvere, comunque, l’imposta di bollo da 2 euro se il compenso fatturato è superiore ad euro 77,47 euro. Si ricorda, infatti, che in base all’art. 6 del DPR n. 633/1972, l’IVA e l’imposta di bollo sono tra loro alternative. Quindi, l’imposta di bollo va assolta su tutte quelle fatture in cui non è assolta l’IVA (come ad esempio la fattura del dentista). D’altronde l’obbligo di versare l’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture emesse da contribuenti che operano in regimi agevolati i quali non prevedono l’applicazione dell’IVA è espressamente sancito dalla stessa Agenzia delle Entrate (Circolare n. 7/E/2008).

In genere l’imposta di bollo è assolta con contrassegno telematico attaccato poi alla fattura. Tuttavia, può essere assolta anche in modo virtuale. Si tratta di una modalità che consente, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, ai contribuenti di assolvere l’imposta in anticipo tramite acconti bimestrali, da versare entro una specifica scadenza.) In tal caso sulla fattura deve essere riportata la seguente annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”.

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