Secondo la norma, le dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP devono essere inviate tramite mezzi telematici entro il 30 settembre di ogni anno e, nel caso in cui vengano presentate con un ritardo che supera i 90 giorni, sono considerate omesse. Per quanto concerne la dichiarazione dei redditi la sanzione va dal 120% al 240% delle imposte dovute. Nel caso di contribuenti obbligati a tenere le scritture contabili, la sanzione può aumentare anche fino al doppio. Se le imposte non sono dovute, invece, la sanzione va da 258 euro a 1030 euro. In caso di omissione della dichiarazione, il contribuente può decidere di sanare il mancato versamento delle imposte. In questo caso, eviterà le sanzioni che vanno dal 120% al 240% del tributo non versato.
Secondo l’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 471/97 in caso di omessa dichiarazione IVA sono previste sanzioni che vanno dal 120% al 240% dell’omessa dichiarazione dei redditi. C’è da dire però che, se il soggetto ha effettuato solo operazioni per cui non è dovuta imposta, è prevista una sanzione che va da 258 a 2065 euro. Ai sensi dell’articolo 32 del Decreto Legislativo 446/97, in relazione alla dichiarazione IRAP, la sanzione per omessa dichiarazione va dal 120% al 240% dell’ammontare IRAP dovuto e, nel caso non sia dovuta, la sanzione va da 258 a 1032 euro. E’ opportuno ricordare che l’omessa presentazione della dichiarazione non può essere sanata con l’istituto del ravvedimento operoso.
Secondo la sentenza n.145 del 25 giugno 2014 della Commissione tributaria di Lodi, non va sanzionato il contribuente che non ha presentato la dichiarazione per prestare assistenza al figlio con una grave malattia. Questa circostanza infatti fa parte delle situazioni eccezionali che giustificano il non adempimento di alcuni obblighi fiscali e tributari. In questo caso, il contribuente dovrà rivolgersi alla Commissione tributaria per la richiesta dell’esclusione delle sanzioni dovute per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e di omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie. La commissione, in poche parole, avrà il compito di riconoscere che la causa delle omissioni fiscali in uno stato di necessità, anche se temporaneo. La mancata consegna delle scritture contabili e dei registri quindi non sarà considerata come volontaria ma come una normale conseguenza dello stato di costrizione. Secondo la sentenza n. 145/2/14, in questi casi il contribuente potrà fare ricorso al concetto di forza maggiore di cui all’articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 472/1997.