Con l’entrata in vigore del decreto legislativo sulle semplificazioni, l’Iva sull’acquisto degli omaggi non prodotti o commercializzati dall’impresa, può essere detratta se il loro costo unitario non è superiore a 50 euro. Come accaduto dal 2oo8 ai fini delle imposte sui redditi, infatti, è stato aumentato da 25,82 euro a 50 euro anche ai fini Iva il limite previsto per i beni distribuiti gratuitamente di modesto ammontare.
Ai fini delle imposte sui redditi gli omaggi, anche inferiori ai 50 euro, sono considerati spese di rappresentanza, in quanto l’articolo 108, comma 2 del Tuir, dopo aver descritto le spese di rappresentanza in generale, dice che «sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50». Quindi, tutti i beni da omaggiare, di qualsiasi valore, sono considerati spese di rappresentanza, anche se quelli di modico valore (fino a 50 euro) possono essere dedotti completamente dal reddito d’impresa,mentre quelli con valore unitario superiore a 50 euro devono rispettare i requisiti di inerenza e congruità, stabiliti dal decreto 19 novembre 2008.
È ancora valida l’indicazione della circolare 188/E del16 luglio 1998, secondo la quale l’acquisto di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività esercitata, finalizzato alla cessione gratuita a terzi (quali clienti effettivi o potenziali, dipendenti dei propri clienti), è considerato spesa di rappresentanza, a differenza dei cosiddetti beni propri omaggiati, che non sono mai spesa di rappresentanza ai fini Iva.
L’assimilazione nel Tuir alle spese di rappresentanza dei beni di terzi regalati, è rilevante per la corretta comprensione della normativa Iva, in quanto la detrazione dell’Iva non è possibile per le «spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne che per quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore» a 50 euro, ovvero a 25,82 euro fino all’entrata in vigore del Dlgs sulle semplificazioni, (articolo 19 bis 1 comma 1, lettera h, Dpr 633/72).
Pertanto, essendo i beni distribuiti gratuitamente assimilati nel Tuir alle spese di rappresentanza, la relativa Iva è indetraibile, tranne che per quelli di modico valore.
Il Dlgs sulle semplificazioni fiscali ha aumentato da 25,82 euro a 50 euro anche il limite del costo unitario che consente di considerare fuori campo Iva la consegna a terzi dei beni in omaggio, non prodotti o commercializzati dall’impresa (articolo 2, comma 2 del Dpr 633/72 e circolare ministeriale3 gennaio 2001, n.1/E).
Al momento della consegna gratuita a terzi di questi beni di costo unitario non superiore a 50 euro, non si verifica una cessione gratuita imponibile, quindi, non va emessa la fattura. Lo stesso vale, comunque, anche per gli omaggi di terzi di costo unitario superiore a 50 euro, in quanto non essendo stata detratta l’Iva all’atto di acquisto, si tratta di un’operazione fuori campo Iva, in base all’articolo 2, comma 2 del Dpr633/72.
Per vincere la presunzione di cessione prevista dal Dpr 441/97, comunque, è consigliabile conservare una copia del documento di trasporto emesso con causale cessione gratuita. Se la consegna avviene presso l’azienda che regala l’omaggio, può essere compilata una specifica nota di consegna, con la causale e i dati del destinatario.