Da oggi i privati che cedono energia elettrica hanno l’obbligo di partita iva.
Tutta la questione è nata quando un cittadino austriaco ha ottenuto il rifiuto dal Fisco per il rimborso dell’Iva per impianti fotovoltaici sopra al tetto della propria abitazione. In questo caso, la quantità dell’energia prodotta era molto inferiore rispetto alle esigenze reali del proprietario, venendo immessa in modo diretto nella rete del gestore.
L’amministrazione finanziaria austriaca è intervenuta, opponendosi e chiedendo il pagamento dell’Iva, poiché questo caso specifico non poteva essere considerato un’attività economica. Secondo il Diritto austriaco infatti “E’ imprenditore chi esercita un’attività economica o professionale in maniera indipendente. L’impresa comprende l’intera attività economica o professionale dell’imprenditore. È commerciale o professionale ogni attività permanente finalizzata a produrre redditi, anche se manca l’intenzione di realizzare utili, e, nel caso di un’associazione di persone, anche se quest’ultima agisce solo nei confronti dei suoi membri”.
Il cittadino austriaco ha così deciso di fare ricorso contro il Fisco, chiedendo il riconoscimento del diritto di poter detrarre l’Iva sull’impianto. La Commissione Tributaria ha dato ragione al cittadino riconoscendo un credito d’imposta che corrisponde a 6.309,29 euro e causando l’opposizione del Fisco che ha sottoposto il caso alla Corte di Giustizia Europea.
Ecco la questione pregiudiziale che è stata sottoposta alla Corte: “Se la gestione di un impianto fotovoltaico collegato in rete senza una capacità d’immagazzinamento autonoma, installato sopra o [in prossimità di] un edificio privato ad uso abitativo e tecnicamente strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto risulti costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata privatamente dal gestore dell’impianto per le proprie esigenze domestiche, integri un’”attività economica” del gestore dell’impianto ai sensi dell’articolo 4 della [sesta direttiva]”.
Il giudice, dal canto suo, ha confermato i diritti del cittadino austriaco dando la seguente sentenza: “lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto e, dall’altro, sia ceduta in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientra nella nozione di «attività economiche»”. In parole povere, al di là del fatto che l’energia immessa è inferiore o superiore alle esigenze dell’abitazione, deve essere considerata come attività economica poiché lo sfruttamento dell’impianto fotovoltaico è di lunga durata e, quindi, il gestore dell’impianto percepisce una retribuzione stabile, rientrando nelle attività economiche.