Obblighi contributivi ingegneri e architetti: Gestione separata Inps o Inarcassa?

La Circolare Inps n. 72/2015 è intervenuta con importanti chiarimenti sugli obblighi contributivi per liberi professionisti come ingegneri o architetti.

 I contenuti della circolare Inps n.72/2015 per ingegneri e architetti

La Circolare dell’Inps n. 72/2015 ha innanzitutto stabilito che tutti gli ingegneri e gli architetti che con la loro attività producono redditi di lavoro autonomo e hanno anche un rapporto di lavoro subordinato, non sono soggetti all’obbligo di iscrizione presso l’Inarcassa. In questo caso quindi sarà possibile procedere anche per tali figure all’iscrizione presso la Gestione separata Inps.

Ricordiamo che la suddetta iscrizione è regolata dalla Riforma Dini (Legge n. 335/1995) con un obbligo specifico “per soggetti che esercitato per professione abituale, ancorchè esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi”.

Con riferimento invece a quanto inserito nell’articolo 6 del D.M. 281/1996, restano esclusi dalla contribuzione presso la gestione separata Inps “ i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”.

 

Inarcassa o Gestione separata Inps? Normative per ingegneri e architetti

In definitiva sono previste due tipologie d’iscrizione previdenziale per le figure professionali d’ingegneri ed architetti, sulla base delle modalità in cui è svolta l’attività professionale, ed in particolare:

  • Iscrizione Inarcassa, per coloro che esercitano la libera professione con continuità, che risultino essere iscritti all’albo professionale e titolari di partita Iva. Tale obbligo è inoltre esteso anche a coloro che non sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato.
  • Gestione Separata Inps, per coloro che esercitano un’attività professionale e hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato e che non sono tenuti al versamento di ulteriori contributi all’ente di previdenza di categoria.

 

Alcuni chiarimenti per l’iscrizione all’Inarcassa o alla gestione separata

Tuttavia non è sempre facile identificare il tipo di attività svolto da alcune figure professionali e il requisito per l’iscrizione presso la cassa Inps o Inarcassa per i relativi obblighi contributivi.

Su questo punto ha cercato di porre chiarezza anche la stessa Inps nella già citata circolare n.72/2015, evidenziando a titolo esemplificativo alcune delle principali attività da poter associare ad uno dei due casi.

Ad esempio un’iscrizione alla gestione separata Inps potrebbe essere richiesta nei casi di:

  • consulente commerciale adibito a vendite
  • procacciatore di affari
  • orientatore professionale

Mentre un’iscrizione all’Inarcassa potrebbe essere richiesta nei casi di:

  • ingegnere consulente gestionale
  • amministratore di condominio
  • consulente ambientale
  • ingegnere perito balistico
  • partecipanti ai Consigli nazionali
  • partecipanti ordini territoriali della categoria di appartenenza

1 commento su “Obblighi contributivi ingegneri e architetti: Gestione separata Inps o Inarcassa?”

  1. Istituzione Gestione Separata Inarcassa

    Alla Gestione separata dell'Inps sono tenuti a iscriversi solo i lavoratori che svolgono attività non subordinate all'iscrizione ad Albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di categoria.

    In parallelo, il comma 11 dell'articolo 18 stabilisce che gli enti previdenziali di diritto privato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della manovra, adeguino i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico dei lavoratori già pensionati che risultino aver percepito un reddito derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale.

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