Nel regime forfettario i costi non sono deducibili

L’introduzione, a decorrere dal 2015, di un regime forfettario per le piccole imprese e gli esercenti arti e professioni, ad opera del Ddl di Stabilità 2015, si caratterizza per alcune scelte significative del legislatore.
In primo luogo, sono abrogati il regime delle nuove iniziative produttive, il regime fiscale di vantaggio (sostitutiva del 5%) e il regime contabile agevolato.
Ciò significa che dal 2015 nessun contribuente potrà rientrare più in questi regimi, in quanto soppressi.
Tuttavia, e si tratta di un’altra scelta da evidenziare, i soggetti che nel 2014 si trovano nel regime fiscale di vantaggio possono continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale del quinquennio o fino al raggiungimento del 35esimo anno di età.

E’ stata, quindi, prevista una sorta di clausola di salvaguardia per il contribuente che potrà rinunciare al nuovo regime forfettario, pur avendone i requisiti, laddove il carico tributario del regime di vantaggio risulti minore rispetto a quelle che deriverebbe dall’ingresso nel regime forfettario.
L’introduzione del regime forfettario, va ricordato,scongiura il transito ai regimi di determinazione ordinaria del reddito che, inevitabilmente, sarebbe avvenuto alla scadenza naturale del regime di vantaggio.
L’introduzione del regime forfettario taglia in modo drastico gli adempimenti e gli oneri amministrativi. Gli adempimenti contabili e fiscali sono ridotti al minimo, il soggetto forfettario non è sostituto d’imposta e i suoi ricavi o compensi non sono assoggettati a ritenuta; nei suoi confronti non si applicano studi di settore o parametri.
Si tratta di un regime per le imprese individuali.

L’estrema semplicità del regime forfettario sta nella determinazione del reddito che deriva dalla mera applicazione ai ricavi o compensi percepiti (criterio di cassa) di una percentuale di redditività che varia a seconda dell’attività esercitata: stabilito il reddito si applica l’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali e Irap nella misura del 15%.
In un simile regime non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute e, più in generale, tutti i componenti negativi di reddito che restano forfetizzati nella percentuale di redditività né, fra i componenti positivi, le plusvalenze, le sopravvenienze o i dividendi percepiti nell’esercizio d’impresa.
Si tratta di una semplificazione rispetto a quanto avviene nel regime di vantaggio in cui la determinazione dei reddito avviene mediante contrapposizione di costi e ricavi, seppure secondo il criterio di cassa.

Altra scelta significativa, più favorevole di quella effettuata nel vigente regime di vantaggio, è quella di non precludere l’attività di importazione ed esportazione intra-UE anche se, in questi casi, permane necessariamente qualche adempimento agli effetti Iva.
Analogamente si è ritenuto di non escludere l’accesso al regime forfettario in ipotesi di costo del lavoro non superiore a 5mila euro, diversamente da quanto previsto nel regime di vantaggio.

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