Il modello 730 dev’essere compilato dai lavoratori dipendenti e da quelli pensionati per dichiarare i redditi percepiti nell’anno fiscale precedente.
Una volta che viene compilato, il modulo 730 può essere presentato a due diversi enti:
– Al proprio sostituto d’imposta
– Al CAF o ai professionisti del settore
Nel primo caso, il sostituto d’imposta è rappresentato dal datore di lavoro nel caso di soggetto lavoratore dipendente o dall’ente di previdenza sociale, che si occupa dell’erogazione delle pensioni (l’INPS). La dichiarazione può essere presentata secondo queste modalità solo se il datore di lavoro ha prontamente dato comunicazione entro il 15 gennaio, di prendersi l’incarico di prestare l’assistenza fiscale ai suoi dipendenti.
Se, invece, si sceglie di rivolgersi al CAF oppure ai professionisti del settore (consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) che spesso possono anche essere contattati presso i patronati che il più delle volte svolgono questo servizio. A loro il modulo può essere consegnato già compilato, senza che venga richiesto nessun consenso per l’accettazione, oppure può essere compilato con la loro assistenza e, ovviamente, in quel caso il professionista chiede che gli venga pagato il servizio.
Il contribuente, a questo punto, non è tenuto a nessun altro dovere, perché l’onere della consegna all’Agenzia delle Entrate spetta al datore di lavoro o al professionista/ente che ha ricevuto in carico la dichiarazione.
Ovviamente, affinché la consegna venga considerata regolamentare, è importante rispettare le scadenze comunicate dall’Agenzia delle Entrate:
– se la consegna viene fatta nella mani del datore di lavoro, il termine ultimo è stato fissato al 30 Aprile;
– se la consegna avviene in un CAF o presso un professionista, il termine massimo è stato fissato al 30 Maggio.
I redditi che devono essere dichiarati nel modello 730/14 sono:
– quelli derivanti da attività lavorativa dipendente e quelli a questi assimilabili (pensioni);
– quelli derivanti da lavoro autonomo che esulano dal regime della partita IVA;
– quelli derivanti dalla rendita dei terreni e dagli immobili di proprietà;
– quelli derivanti da capitali investiti in attività non assimilabili al settore commerciale.
Tuttavia, è bene fare delle distinzioni importanti in merito alle eccezioni sul modello da presentare, perché non tutti i lavoratori dipendenti devono fare la dichiarazione col Modello 730: coloro che, oltre al reddito assimilabile al lavoro dipendente, percepiscono un reddito che deriva da un’attività di impresa o dallo svolgimento di una libera professione in regime di partita IVA, devono fare la dichiarazione presentando il cosiddetto Modulo UNICO.
Ci sono, poi, alcuni soggetti che non sono mai tenuti a presentare la dichiarazione dei reddito col Modello 730 e sono coloro che:
– ricevono reddito esclusivamente dal lavoro dipendente o assimilabile;
– ricevono reddito esclusivamente dall’abitazione principale
– ricevono un reddito derivante solo dall’abitazione principale e dal lavoro dipendente
– ricevono un reddito esentasse (borse di studio, pensioni civili e di invalidità ecc.)
Detto ciò, è importante sapere quali documenti vadano consegnati assieme alla modulistica del 730 per non farsi trovare impreparati; uno dei documenti più importanti è il CUD, che viene rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale che eroga la pensione e che certifica l’effettivo ammontare del reddito percepito, con le relative somme dovute come ritenute da versare nelle casse dello Stato.
Con il CUD, vanno consegnati tutti gli scontrini, le fatture e le note di spesa, che possono essere inserite nel calcolo delle deducibilità. Inoltre, se il contribuente si è impegnato in opere di ristrutturazione o ha, comunque, effettuato bonifici per il mantenimento della sua abitazione principale, devono essere presentate anche le ricevute che ne attestino l’importo e che possono essere fatte rientrare come covi di deducibilità dal reddito.
Inoltre, se nella dichiarazione precedente si era verificata un’eccedenza di imposta, va consegnata anche quella.