Mod. 730 precompilato: le scadenze

I dipendenti e i pensionati destinatari del modello 730 precompilato dall’agenzia delle Entrate avranno quasi tre mesi di tempo dal 5 aprile al 7 luglio, per decidere se presentare la dichiarazione direttamente oppure rivolgersi al proprio datore lavoro, a un Caf o a un professionista abilitato. Si tratta di tre sistemi alternativi utilizzabili solo qualora l’Agenzia abbia reso disponibile sul proprio sito Internet il 730 precompilato. In mancanza, il soggetto che avendone i requisiti sarà interessato a presentare la dichiarazione che consente di ottenere con la busta paga di luglio (o con la pensione di agosto o di settembre) l’eventuale credito Irpef, dovrà necessariamente rivolgersi ad un intermediario.
Il contribuente che deciderà di accettare, oppure di modificare, la dichiarazione dei redditi precompilata potrà farlo direttamente senza avvalersi di un Caf o di un professionista il cui intervento era fino ad oggi sempre necessario per la presentazione del 730. A tal fine il contribuente si dovrà accreditare all’utilizzo dei servizi telematici accedendo al sito dell’Agenzia delle entrate e seguendo l’apposita procedura implementata da Sogei. Gli sarà così possibile reperire la propria dichiarazione contenente i dati forniti all’amministrazione finanziaria dai sostituti d’imposta (con riguardo ai redditi percepiti e alle ritenute fiscali subite), dalle banche (relativamente agli interessi passivi per i mutui), dalle compagnie di assicurative (rispetto ai premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni) e dalle forme pensionistiche complementari (in merito ai contributi versati). A questi dati, dal 2016, si aggiungeranno quelli relativi alle prestazioni sanitarie erogate da Asl, ospedali, medici e farmacie. Viene inoltre prevista la possibilità per i coniugi di congiungere le dichiarazioni in sede di accettazione o modifica ma a condizione che i modelli precompilati di entrambi siano stati collocati dall’Agenzia nei rispettivi “cassetti fiscali”. Nel caso in cui il730 sia stato messo a disposizione di uno solo dei coniugi, la dichiarazione congiunta potrà essere presentata solo attraverso il sostituto d’imposta, un Caf o un professionista. Se il contribuente, dopo essersi accreditato, non dovesse trovare per un qualsiasi motivo la dichiarazione precompilata potrà comunque presentare il 730 seguendo le regole attuali che prevedono l’intervento di un intermediario abilitato. In alternativa il contribuente potrà compilare direttamente il modello unico e spedirlo attraverso il servizio postale o per via telematica (direttamente oppure rivolgendosi ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate).
Sempre entro il 7 luglio il contribuente potrà rivolgersi anche al proprio datore di lavoro, a condizione, però, che quest’ultimo gli abbia comunicato, entro il 15 gennaio, la propria disponibilità a prestargli l’assistenza fiscale. Per tale attività ai sostituti d’imposta lo Stato non riconoscerà più alcun compenso in quanto l’articolo 7 del decreto semplificazioni ha abrogato il comma 1 dell’articolo 18 del Dm 164/1998.

Ai contribuenti viene altresì riconosciuta la possibilità di avvalersi di un Caf oppure di un professionista abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, esperto contabile abilitato allo svolgimento dell’assistenza fiscale muniti di polizza assicurativa con massimale non inferiore a tre milioni di euro). Anche in questo caso, i soggetti interessati potranno rivolgersi entro il 7 luglio ai predetti intermediari i quali, sempre entro tale data, dovranno inviare all’Agenzia delle entrate il modello 730. Prima della trasmissione telematica, e comunque sempre entro il 7 luglio, dovranno consegnare al contribuente una copia della dichiarazione.

Contribuenti senza sostituto
Le modalità e i termini di presentazione del modello 730 precompilato trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti privi di sostituto d’imposta, ma comunque titolari di redditi di lavoro dipendente (ad esempio colf e badanti) o ad essi assimilati, che possono provvedere all’invio del 730 autonomamente oppure tramite un Caf o un professionista. Se dalla dichiarazione emergerà un debito, il paga­mento dovrà comunque essere effettuato entro il 16 giugno. Diversamente sarà l’Agenzia a rimborsare il contribuente. Dal 2015 scompariranno dal quadro B delle dichiarazioni dei redditi (comprese quelle che non saranno precompilate dall’Agenzia) i dati relativi all’Imu dovuta per i fabbricati. Si tratta di un obbligo che era stato introdotto dalla legge 296 del 2006 e che ora viene abolito dall’ultimo comma dell’articolo 4 del decreto semplificazioni.

730 precompilato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Hai bisogno di aiuto?