Requisiti microimprese e novità in tema di redazione del bilancio

Dal prossimo anno, scattano delle nuove regole per la definizione del bilancio di esercizio per le imprese, a seguito del contenuto della direttiva 2013/34/UE che prevede una importante possibilità per le microimprese di redigere un bilancio semplificato ed essere esonerate dalla redazione della nota integrativa. Vediamo quali sono le novità e qual è la definizione di microimpresa.

Definizione di microimprese e requisiti

Per la definizione di Microimpresa è possibile far riferimento al decreto n. 139 del 2015 (che recepisce il contenuto della già citata direttiva Europea) ossia società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e superato almeno due dei limiti obbligatori, quali:

  • Un attivo dello Stato Patrimoniale pari a 175.000 euro.
  • Ricavi pari a 350.000 euro.
  • 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio delle proprie attività.

In definitiva per rientrare nelle nuove regole in materia di bilancio stabilite dalla direttiva 2013/34/UE, è necessario:

  • Controllare il non superamento dei parametri previsti per rientrare nel campo di Microimprese.
  • Indicare in calce allo Stato patrimoniale, ogni utile informazione in materia di contabilità.

Esonero nota integrativa per le microimprese

La direttiva 2013/34/UE segna un importante punto a favore della micro impresa in tema di redazione del bilancio, con nuove regole che troveranno diretta applicazione nel nostro paese a partire dal prossimo primo gennaio 2016.

In particolare per categorie di imprese di dimensioni minori, è prevista la possibilità di una contabilità semplificata e di esonero sia dall’obbligo del rendiconto finanziario e sia della nota integrativa.

Tale possibilità, è stata prevista con un preciso riferimento normativo e con un nuovo articolo del codice civile il 2435-ter, che stabilisce per determinate società, di poter applicare al loro interno per la materia contabile la disciplina del bilancio abbreviato e dell’esonero dal rendiconto finanziario e nota integrativa.

Rispetto a quest’ultimo documento, tuttavia, c’è da fare una ulteriore precisazione a carico delle imprese, ossia di esonero dalla redazione della nota integrativa solo laddove si riportino in calce al documento dello Stato Patrimoniale, informazioni aggiuntive in materia di contabilità comunque fondamentali (tipo l’indicazione della natura delle garanzie reali prestate e compensi ad amministratori della piccola impresa).

Altro riferimento normativo molto importante in materia di bilancio, è l’articolo 2424 del codice civile, che interviene sul contenuto dello Stato patrimoniale e su quanto inserire in calce per la corretta tenuta contabile. Tale articolo, infatti, stabilisce che “in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, e indicare per ciascun tipo, le garanzie prestate e gli altri conti d’ordine”.

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