Mera prosecuzione regime forfettario

Il regime forfettario presenta un importante vantaggio rispetto al precedente regime dei minimi e la possibilità di accesso a tale regime anche nel caso di mera prosecuzione di precedente attività, ma con differenze circa una diversa aliquota da poter applicare in fase di tassazione.

Regime forfettario e accesso anche nel caso di mera prosecuzione dell’attività

Il regime forfettario, nasce comunque in un contesto di partite Iva agevolate e come importante incentivo per spingere verso un maggiore avvio della liberà professione laddove una attività iniziata in modo occasionale si presenti come continuativa e con guadagni comunque non troppo alti. Per il regime forfettario, infatti, è presente un limite di accesso in base al reddito prodotto e determinato sulla base della categoria di appartenenza e l’applicazione di una aliquota del 5% o del 15% a titolo di tassazione unica.

Ebbene, proprio il concetto di mera prosecuzione regime forfettario entra nel merito di quale aliquota i contribuenti potranno applicare per il pagamento delle tasse sui compensi ricevuti dalla nuova attività professionale, senza tuttavia essere esclusi da un regime agevolato nel caso di prosecuzione di una attività. In particolare, per tutti coloro provenienti da un precedente regime (come quello dei minimi o quello ordinario) dovrà essere applicata una aliquota sostitutiva del 15%, mentre per tutti coloro che intraprendono una nuova attività e senza mera prosecuzione di una precedente, l’aliquota iniziale è del 5%.

Come individuare i casi di mera prosecuzione dell’attività

Rispetto al concetto di mera prosecuzione nel regime forfettario e di quale aliquota poter applicare, invece, è possibile far riferimento  al comma 65 dell’articolo uno della legge numero 190 del 2014, che ha introdotto definitivamente il nuovo regime forfettario, e le principali condizioni che non possono inquadrare una situazione di mera prosecuzione di una attività, ossia:

  • Il non aver esercitato nei precedenti tre anni alcuna attività professionale.
  • Il non esercitare una nuova attività con partita Iva collegata ad una precedente attività esercitata con contratto di lavoro dipendente o sotto forma di lavoratore autonomo.

E che danno la possibilità a tali figure di poter richiedere l’aliquota sostitutiva agevolata del 5% per i primi cinque anni per poi passare anche in questo caso all’aliquota ordinaria del 15%. Possiamo notare il riferimento al non aver esercitato in precedenza attività di lavoro autonomo, ossia i casi ad esempio di regime dei minimi o ordinari e per i quali una mera prosecuzione dell’attività implica di dover applicare l’aliquota ordinaria del 15%.

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