Torniamo sulla mera prosecuzione. E questa volta analizziamo il caso di un lavoratore dipendente che perde il lavoro e intende aprire una nuova attività aderendo al nuovo regime dei minimi.
Secondo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011 “l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente” e non opera quando il lavoratore dà prova di aver perso il lavoro per cause non dipendenti dalla sua volontà.Vediamo come si arriva a tale conclusione.
Il presupposto che l’attività non debba corrispondere alla mera prosecuzione di altra attività svolta precedentemente non è nuova. Era già in vigore per le “nuove iniziative produttive”.
L’art. 13 comma 2 della Legge 388/2000 prevedeva, infatti, che tale regime si applicasse “a condizione che […] l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”.
L’Agenzia delle Entrate con la C.M. 26.1.2001 n. 8/E e con la C.M. 59/E/2001 aveva chiarito il carattere di mera prosecuzione. Aveva esplicitato che la nuova attività e quella svolta in precedenza non dovevano avere lo stesso contenuto economico e non si dovevano fondare sulla stessa organizzazione di mezzi necessari al loro svolgimento.
E inoltre, chiariva che la prosecuzione si realizzava quando l’attività presentava “il carattere di novità unicamente sotto l’aspetto formale, ma nella sostanza viene svolta utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente, nel medesimo luogo e nei confronti degli stessi clienti”.
Recentemente, appunto con il Provvedimento del 22.12.2011, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in materia, chiarendo che il regime è riservato, oltre che ai giovani imprenditori, anche ai lavoratori in mobilità, ha stabilito che: “La condizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 27 […], secondo cui l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà”.
Riassumendo, i contribuenti che provano la perdita del lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà, non hanno problemi per la verifica sulla mera prosecuzione.
Se l’attività è svolta in un luogo diverso, con attrezzature diverse ma nei confronti dello stesso cliente. Viene considerata ugualmente come mera prosecuzione?
Mi spiego: a gennaio 2012 mi è scaduto il contratto COCOPRO durante il quale lavoravo nell’ufficio usufruendo delle attrezzature dello studio..
Ora, essendo scaduto il contratto e lavorando da casa con mezzi propri, posso usufruire del regime dei minimi?
… Anche il tipo di attività sarebbe diverso e lavorererei oltre che per gli ex datori di lavoro anche per altri soggetti.
Grazie