Invio fattura via email e marca da bollo

Con l’utilizzo sempre più massiccio di internet e la nascita di nuove professioni del web e non solo, è sovente l’invio della fattura via email per una maggiore comodità. In alcuni casi, quali per esempio i regimi fiscali che non prevedono l’addebito dell’iva al cliente, deve essere applicata la marca da bollo sulla fattura. Come fare quindi in questi casi? Come applicare la marca da bollo su fatture via email e rispettare la normativa vigente?

Quando applicare la marca da bollo sulle fatture?

Secondo gli attuali riferimenti di legge, ogni contribuente è tenuto all’obbligo di applicazione di una marca da bollo dell’importo di due euro, per tutte le fatture emesse con importi superiori a 77,47 euro. Mentre nel caso di importi inferiori alla suddetta cifra, l’obbligo della marca da bollo sulla fattura decade (Maggiori approfondimenti: “Bollo su fatture“) . La marca da bollo deve essere applicata sulla fattura in originale da consegnare al cliente.

E nel caso si vuole consegnare la fattura via email? Il solo invio tramite mail della copia al cliente può essere comunque valido e rispettare quanto stabilito dalla legge? Ebbene, in tale caso, potrebbe essere utile considerare che non esiste nessuna legge che vieta l’invio tramite mail delle fatture al cliente e che le più importanti sanzioni, sono applicate soprattutto nel caso di omissione della marca da bollo in fattura e non anche sull’invio.

Imposta di bollo assolta sull’originale

Rispetto agli obblighi di legge sull’apposizione della marca da bollo sulla fattura al cliente, ad esempio, l’Agenzia delle Entrate ha in alcuni casi espresso la possibilità di poter procedere alla stampa della copia della fattura con la marca da bollo in originale e inserire nella copia data al cliente il numero identificativo della marca da bollo, che sarà poi cura del cliente conservare.

E’ prassi, inoltre, di molti liberi professionisti del web, inserire anche un ulteriore dicitura in fattura per rispettare gli obblighi di legge, ossia “Imposta di bollo assolta sull’originale identificativo numero…”.

Vi ricordiamo, infine, che sulla base del D.M. del 24 maggio 2005, l’obbligo riguarda le fatture di importi superiori ai 77,47 euro e richiedono un acquisto di una marca da bollo da un tabaccaio (o con modalità virtuale con pagamento mediante F24) del valore di due euro da inserire sulla fattura da fornire al cliente. E che una non applicazione della suddetta procedura, comporta il sorgere di una sanzione amministrativa.

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