Mancato ricevimento della fattura d’acquisto: cosa fare?

La ricezione di una fattura a seguito di un servizio ricevuto ed effettivamente pagato, è una fase importantissima ai termini fiscali e permette di determinare sia il reddito imponibile e sia l’iva dovuta. Esistono, inoltre, dei termini per la emissione della fattura entro cui il cliente dovrà intervenire sia con il pagamento di un modello F24 per le imposte dovute e sia emettere in doppia copia un’autofattura, in modo da evitare l’applicazione di sanzioni per la mancata emissione. Vediamo quale procedura seguire nel caso di mancato ricevimento della fattura.

Entro quando emettere fattura?

Un primo riferimento normativo sui termini da rispettare per l’emissione di una fattura, è fornito dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, entro cui dover emettere il documento fiscale a favore del cliente.

Se si tratta di cessioni di beni con una consegna in differita e comprovate da un ulteriore documento, quale quello di trasporto del prodotto, è possibile produrre in un secondo momento la fattura al cliente, purchè sia comunque emessa entro 15 giorni dal mese successivo alla cessione del bene.

Regolarizzazione fattura non ricevuta

E se la fattura non viene emessa nei termini massimi stabiliti dalla legge? Cosa è possibile fare? In questo caso, un utile riferimento normativo è fornito dall’articolo 6 del D.lgs numero 491 del 1997 che prevede la possibilità per il cliente di regolarizzare la parte fiscale sulla non emissione della fattura dal fornitore e di cui sia documentato il relativo pagamento con tale procedura:

  • Attendere i termini massimi previsti per l’emissione della fattura da parte del fornitore, ossia entro i quattro mesi dall’esecuzione della prestazione del servizio o della cessione del bene.
  • Pagare le imposte dovute per la fattura non emessa, entro i 30 giorni seguenti, con l’utilizzo di un modello F24 e il codice tributo 9399 previsto per tale casistica.
  • Emettere in doppia copia un’autofattura con i dati della fattura non emessa dal fornitore e con una particolare attenzione sia ai dati del cliente e sia del fornitore.

Se non si riceve la fattura da parte del fornitore, quindi, è previsto un intervento diretto da parte del cliente nell’adempiere alla parte fiscale del pagamento delle imposte ed evitare l’applicazioni di sanzioni previste in tale caso. E’ inoltre previsto un intervento del cliente con la presentazione di un’autofattura (in doppia copia) anche a  integrazione dei dati di una fattura irregolare inviata dal fornitore.

3 commenti su “Mancato ricevimento della fattura d’acquisto: cosa fare?”

  1. Buongiorno a tutti,
    la nostra società ha ricevuto una fattura commerciale emessa nel 2016 per servizi resi nell’anno 2012. Nello specifico si tratta di servizi per smontaggio di apparati.
    Per il servizio reso non è stato erogato nessun pagamento, neanche a titolo di acconto.
    Trattandosi di servizi, mi sorge più di un dubbio.
    1. Esiste un termine ultimo per l’emissione di una fattura?
    2. Quale trattamento IVA deve essere applicato? nel caso di specie è stata emessa con aliquota al 22%
    3. Quale è il termine per la prescrizione del credito nel caso di specie?

    1. Molto semplicemente un servizio va imputato per competenza nell’esercizio in cui è espletato, va fatturato alternativamente O quando è espletato O quando è pagato, anche i servizi (come gli altri crediti commerciali) si prescrivono in 10 anni. Quindi in questo caso è legittimo chiedere il pagamento, ma è arbitraria l’emissione della fattura.

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