Una snc, proprietaria di un capannone dove svolgeva l’attività, si è estinta alla data del 31.12.2013, confluendo in una ditta individuale.
Successivamente, alla data del 01.01.2014, la ditta individuale ha modificato il codice ateco da “attività di produzione” in “attività di gestione di beni immobili propri”, nella speranza di vendere l’immobile e successivamente cessare la partita iva.
La camera di commercio ha rifiutato l’iscrizione in quanto sostiene che non si tratti di attività commerciale.Ora l’immobile deve essere venduto ad un’altra impresa ed il notaio sostiene di non poter registrare all’Agenzia delle Entrate una cessione da parte di un’impresa, essendo intervenuta un’assegnazione del bene al socio al 1° gennaio 2014.C’è una soluzione per evitare l’assegnazione al socio con l’addebito dell’Iva ed effettuare la vendita tra ditte?
La questione riguarda l’eventuale sussistenza di una “impresa” al 1° gennaio 2014, posto che:
– in caso di risposta positiva: non è scattato l’autoconsumo in tale data e pertanto potrà avvenire la cessione del bene al terzo nell’ambito del regime di impresa (presumibilmente in reverse charge);
– in caso di risposta negativa: è scattato l’autoconsumo e dunque si risulta essere tardivi nell’assolvimento delle imposte relative (nell’atto di scioglimento conveniva poi evitare l’opzione per l’imponibilità Iva assegnando l’immobile in esenzione Iva ex art. 10 n. 8-ter, D.P.R. n. 633/1972, con la conseguente “rettifica della detrazione” sui costi incrementativi dei dieci anni precedenti e l’applicazione dell’imposta di registro fissa e le ipocatastali del 4%).
Attualmente la questione pare vertere nel secondo caso, considerato che il soggetto non risulta essere iscritto al Registro imprese.
Tuttavia, si potrà pensare, alternativamente:
1) di “forzare” la situazione provvedendo ad una iscrizione “tardiva” alla CCIAA (pagando le relative sanzioni), modificando il codice attività (sostenendo dunque che fin dal 1° gennaio 2014 l’impresa ha effettuato un altro tipo di attività, che dovrà comunque essere individuata);
2) porre in liquidazione la ditta individuale, barrando la casella “L” nel quadro A del mod. AA9 (ravvedimento la tardiva presentazione, che scaduta entro 30 giorni e quindi al 31 gennaio 2014); in tal modo l’impresa risulta ancora sussistere fino alla cessazione della liquidazione. A seguito di ciò l’impresa in liquidazione va comunque iscritta alla CCIAA tardivamente.
In assenza di tutto ciò, peraltro, si rischia che l’Agenzia delle Entrate consideri che l’autoconsumo sia già scattato al 31 dicembre 2013, e non al 1° gennaio 2014 (sostenendo che l’acquisizione dell’azienda da parte del socio superstite configuri una mera suddivisione dell’attivo patrimoniale residuo al netto della somma liquidata al socio uscente), sostenendo il vizio di volontà del socio superstite (con l’effetto di determinare, oltre alle imposte indirette di cui sopra, anche una plusvalenza data dalla differenza tra il valore normale dell’immobile ed il suo costo fiscalmente riconosciuto, con l’effetto di rendere infedele Unico 2014 sia dalla società che dei soci).