Un insegnante ha aperto la partita IVA e si è iscritta all’elenco VIES al fine di poter vendere on line delle lezioni di italiano a soggetti UE ed extra UE. In particolare, l’insegnante ha predisposto delle lezioni che potranno essere “scaricate” dagli utenti. Come deve emettere le fatture?
Vendere lezioni online
In via preliminare, è necessario “qualificare” l’operazione da un punto di vista IVA. L’allegato II alla Direttiva 112/2006/UE , al punto 5 stabilisce che rientrano nell’ambito dei servizi elettronici diretti, la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
L’allegato I al regolamento n. 282/2011, precisa che rientrano nel commercio elettronico diretto:
a) tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, a eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengano utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente.
E’ da segnalare, inoltre, che non rientrano all’interno del commercio elettronico diretto, secondo le disposizioni dell’art. 7, co. 3, Reg. UE 282/2011, tra l’altro:
→ i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
→ i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta.
In base alla normativa anzidetta, il caso proposto potrebbe rientrare nell’ambito del commercio elettronico diretto, in quanto l’insegnamento è fornito in maniera automatizzata.
Di conseguenza:
→ per i servizi resi a committenti privati extra – UE, sempre nell’ambito del commercio elettronico diretto, la regola generale di cui all’art. 7- ter, co. 1, lett. b), D.P.R. 633/1972, individua la territorialità dell’operazione in Italia, ovvero nel Paese del prestatore. Tuttavia, l’art. 7- septies, co. 1, lett. i), D.P.R. 633/1972, sancisce, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), “che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità […] i) i servizi prestati per via elettronica”.
In base alla disciplina analizzata, il soggetto passivo italiano, dovrà:
– emettere fattura con l’annotazione operazione “non soggetta” (art. 21, co. 6 – bis, D.P.R. 633/1972).
In caso di committente UE, rileva la sede del prestatore (art. 7- ter, co. 1, lett.b), D.P.R. 633/1972). Pertanto sarà necessario emettere fattura con Iva italiana.