La lettera d’intento, compilata sul vecchio modello e ricevuta dal fornitore del bene o dal prestatore del servizio, non avrà più alcuna rilevanza ai fini della fatturazione dal prossimo 12 febbraio. Quindi, non sarà più possibile continuare a emettere le fatture senza Iva, a meno che non si riceva da quest’ultimo una nuova lettera d’intento, compilata nel nuovo modello DI, assieme alla ricevuta di invio telematico effettuato dall’esportatore abituale alle Entrate e non si riscontri telematicamente l’avvenuta presentazione all’agenzia.
Per le operazioni che verranno effettuate dal 12 febbraio, infatti, le vecchie dichiarazioni d’intento, conformi al modello del Dm Finanze del 6 dicembre 1986, che l’esportatore abituale (cliente) ha già spedito ai propri fornitori, devono essere riscritte dal cliente, utilizzando il nuovo modello DI e inviate telematicamente dallo stesso alle Entrate. Poi, una volta scaricate le ricevute di invio, l’esportatore dovrà spedirle ai propri fornitori, assieme alle lettere d’intento, compilate nel nuovo modello.
Se ciò non avverrà, da giovedì 12 febbraio il cliente non potrà più ricevere fatture passive senza Iva, ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972.
Se un fornitore ha ricevuto dal proprio cliente il nuovo modello per il 2015, senza la ricevuta delle Entrate, ciò non significa che sia stato utilizzato il nuovo metodo. Quindi, va sollecitato il cliente a inviare il modello DI alle Entrate. Se ciò non avviene, si ritiene che non si possano emettere fatture senza Iva, in quanto l’utilizzo del nuovo modello è incompatibile con la vecchia procedura. Per fatturare senza Iva, il fornitore dovrà ricevere dall’esportatore abituale la ricevuta di invio del modello DI alle Entrate e verificarne l’inoltro.
Sia con il vecchio che con il nuovo metodo, in capo al dichiarante e al fornitore o prestatore permane l’obbligo di numerare progressivamente le lettere d’intento emesse o ricevute, oltre che di annotarle, entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento, nell’eventuale registro delle dichiarazioni d’intento ovvero in apposita sezione dei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi. Chi emette la fattura senza Iva, poi, deve indicare nel documento, oltre che il regime di non imponibilità Iva (articolo 8, comma 1, lettera c, del Dpr 633/1972), anche gli estremi della dichiarazione d’intento.