Lease back scontato in caso di rivalutazione

Quando si parla di lease back si fa riferimento a un’operazione che ha come conseguenza il trasferimento giuridico del diritto della proprietà del bene. In poche parole, si tratta di un’operazione realizzativa a cui viene applicata la regola secondo cui “ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenza si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione”.

A fornire chiarimenti ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate che, con la C.M. 4 giugno 2014, ha dato delle dritte per quanto riguarda la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni. Nella circolare l’Agenzia ha dato una serie di chiarimenti ribadendo la necessità di attribuire un riconoscimento fiscale ai maggiori valori dei beni iscritto in bilancio attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap. Gli effetti fiscali della rivalutazione si cominciano ad avere dal terzo esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata. Nel caso della cessione oppure dell’assegnazione dei beni rivalutati, gli effetti cominciato ad esserci dal quarto esercizio successivo. In caso di cessione dei beni rivalutati in un periodo di tempo in cui non sono riconosciuto i maggiori valori, al soggetto che ha effettuato la rivalutazione spetta un credito d’imposta corrispondente all’ammontare dell’imposta sostitutiva che si riferisce ai beni ceduti. L’ammontare dell’imposta sostitutiva deve essere portata a incremento del  saldo attivo di rivalutazione nella misura corrispondente al maggior valore che è stato attribuito ai beni ceduti. Nel caso in cui il bene è stato ceduto prima del momento in cui è stato effettuato il pagamento dell’imposta sostitutiva, la stessa non è dovuta. E’ opportuno far presente poi che la cessione del bene rivalutato fatta durante il periodo di “moratoria”, provoca la fine dello stato di sospensione del saldo attivo fino a quanto non si arrivi a concorrenza del maggior valore che viene attribuito ai beni ceduti. Se il suddetto saldo viene distribuito, vengono riconosciuti nell’immediato i maggiori valori che sono attribuiti ai beni rivalutati.

Nella C.M. 4 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la stipula di un contratto lease-back nel periodo di sospensione, concretizzandosi in un’operazione che richiede il trasferimento giuridico del diritto della proprietà del bene, comporta l’applicazione della regola generale secondo cui ai fini della determinazione della plusvalenze o minusvalenza che si ha per quanto concerne il costo del bene prima della rivalutazione. In questo caso, al cedente è riconosciuto un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva in riferimento ai beni ceduti.

 

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