Dal 2015 sono presenti delle nuove e importanti modifiche per il lavoro occasionale accessorio con pagamenti in voucher, come maggiori limiti per i massimi compensi da percepire, modalità telematiche per l’acquisto dei relativi voucher per adempiere ai pagamenti del collaboratore occasionale e comunicazioni alla Direzione del lavoro sull’inizio della collaborazione.
Le nuove regole per il lavoro occasionale con voucher
E’ il D.lgs n. 81 del 15 luglio 2015 ad intervenire con nuove regole per il lavoro occasionale e che è possibile racchiudere in quattro punti:
- Limite maggiore per i compensi annuali del collaboratore fino a 7000 euro netti (contro il precedente valore di 5000 euro) fermo restando il limite temporale della collaborazione dei 30 giorni.
- Possibilità per il committente di richiedere una dichiarazione del collaboratore occasionale circa il non superamento dei limiti annuali sui compensi percepiti.
- Obbligo di comunicazione telematica alla Direzione del Lavoro circa l’inizio della collaborazione occasionale ed i principali dati del lavoratore.
- Nuove modalità per l’acquisto dei voucher, con regole precise per committenti privati o professionisti.
In quest’ultimo caso, infatti, il D.lgs n.81 del 15 luglio 2015, stabilisce un obbligo da parte dei committenti professionisti o imprenditori di utilizzare la sola modalità telematica e richiesta del voucher mediante il contact center o servizi on line dell’Inps. Mentre i committenti privati, potranno ricorrere sia alla modalità telematica e sia al tradizionale acquisto presso rivenditori autorizzati, sportelli bancari e postali.
Previste anche regole maggiori per la comunicazione della collaborazione occasionale
Regole più rigorose, infine, anche sul fronte delle comunicazioni a carico del committente per il lavoro occasionale accessorio, da eseguire sempre mediante modalità telematiche, in modo da lasciare una traccia dei tempi e dei modi della relativa collaborazione occasionale.
Tale comunicazione, infatti, deve essere eseguita on line alla Direzione territoriale del lavoro di riferimento e con dati relativi alle informazioni anagrafiche del lavoratore occasionale (compreso il codice fiscale di quest’ultimo) del luogo in cui sarà svolta la collaborazione e dell’inizio dell’attività lavorativa (fermo restando il limite temporale massimo di 30 giorni).
In definitiva, chi intende avvalersi di una collaborazione occasionale non superiore ai 30 giorni con un pagamento mediante i cosiddetti voucher o buoni del lavoro, deve utilizzare come riferimento normativo quanto inserito nel D.lgs n.81 del 2015 sulle sole modalità telematiche per l’acquisto di voucher (se committenti professionisti) e comunicazione alla direzione del lavoro delle tempistiche della collaborazione occasionale.
Inoltre sarà possibile rispetto al passato, prevedere anche dei compensi maggiori per la prestazione occasionale, con valori che passano dalla precedente soglia di 5000 euro alla nuova soglia di 7000 euro.