Il lavoro accessorio è stato oggetto di un importante provvedimento da parte del D.Lgs n. 81 del 2015, per regolare secondo aspetti più specifici di legge le modalità di utilizzo, acquisto dei voucher e i limiti di compenso previsti per tale tipologia lavorativa. In particolare vige un obbligo di acquisto di voucher solo telematici e di comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro competente, dell’avvio della prestazione di lavoro accessorio.
Sommario
Lavoro accessorio: limiti massimi del compenso
Innanzitutto è stabilito sulla base del contenuto del D.Lgs n. 81 del 2015, che il lavoro accessorio può essere utilizzato in tutti i settori lavorativi, purché eseguito mediante acquisto di uno specifico voucher telematico.
In questo modo, infatti, è possibile avere in un qualsiasi momento, uno storico delle operazioni eseguite e garantire controlli più efficaci sui nuovi limiti stabiliti dalle legge.
Vi è ad esempio un limite massimo sul compenso del lavoro accessorio dagli attuali 5000 euro al nuovo valore di 7000 euro (lordo 9.333) sulla base dell’anno civile compreso dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sui compensi percepiti da tutti i committenti. E il già citato acquisto dei voucher solo in via telematica.
Lavoro accessorio: modalità di acquisto
Per le modalità di acquisto telematico di un voucher per il lavoro accessorio, è possibile fare riferimento a quanto stabilito nell’articolo 49 del D.Lgs n. 81 del 2015, “di acquisto di uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio e con un valore nominale definito dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali su media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.
Vale a dire che tale acquisto per quanto attiene un committente imprenditore o libero professionista, potrà essere eseguito sul portale Inps, presso i tabaccai (aderenti alla convenzione Inps-Fit) sul servizio di internet banking della San Paolo e delle Banche Popolari (regolarmente abilitate al servizio).
Viceversa un committente non imprenditore o professionista, potrà avvalersi sia dei tre sistemi visti in precedenza e sia di un ulteriore acquisto presso gli Uffici postali.
Vige inoltre sempre sulla base del contenuto dell’articolo 49 del D.Lgs n. 81 del 2015 (comma 3) anche un obbligo di comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro competente, di tutti i dati relativi al lavoro accessorio come codice fiscale, anagrafica del lavoratore e luogo in cui sarà eseguita tale prestazione (mediante modalità telematiche prima di iniziare la relativa prestazione lavorativa).