La malattia sospende il congedo matrimoniale?

Una dipendente (Ccnl Terziario Confcommercio) usufruisce del congedo matrimoniale di 15 giorni nel mese di agosto, seguito da 5 giorni di ferie (in accordo con il datore di lavoro).

Durante il congedo matrimoniale la dipendente si ammala ed invia certificato medico di 3 giorni. La dipendente richiede quindi di interrompere il congedo matrimoniale, per avere il trattamento economico di malattia per 3 giorni (sempre 100% carico azienda), per riprendere il congedo matrimoniale al termine della malattia.

Esaurito il periodo di congedo matrimoniale (slittato di 3 giorni) riapre la malattia.

Si chiede se è obbligo del datore di lavoro corrispondere la carenza di malattia (3 giorni) durante il congedo matrimoniale o se, al contrario, prevale tale istituto rispetto al trattamento di malattia. In caso di ricovero ospedaliero di 3 giorni durante il congedo matrimoniale, prevale quest’ultimo, oppure si interrompe per malattia e quindi la dipendente può decidere di prolungare di 3 giorni il congedo?

Congedo matrimoniale e malattia

Tutti i lavoratori, sia appartenenti alla categoria impiegati che operai, hanno diritto ad un congedo retribuito in occasione del matrimonio celebrato ‘‘con effetti civili’’, nella misura di 15 giorni di calendario, non frazionabili.

L’assenza viene considerata ad ogni effetto ‘‘attività di servizio’’, con diritto del dipendente all’intera retribuzione. L’onere del pagamento della retribuzione, durante il congedo, è posto a carico del datore di lavoro, mentre, per i soli operai delle aziende industriali artigiane e cooperative, lo stesso periodo viene retribuito mediante un assegno a carico dell’Inps, di importo pari a 7 giorni di lavoro (anche in questi casi, comunque, la contrattazione collettiva impone al datore di lavoro l’integrazione dell’assegno al fine di garantire all’operaio la normale retribuzione per il periodo di 15 giorni).

Per gli impiegati e per gli operai del settore commercio, il periodo di congedo matrimoniale viene interamente retribuito dal datore di lavoro.

In merito al caso specifico richiesto, per stabilire la prorogabilità o meno del periodo di congedo matrimoniale al verificarsi dell’evento malattia, occorre fare riferimento al proprio Ccnl. Generalmente il dipendente non ha diritto ad un prolungamento del congedo matrimoniale (che quindi non si ‘‘sospende’’ per malattia), nè ha diritto alla retribuzione relativa ai giorni di congedo matrimoniale non goduti per malattia.

In tal senso si è anche espressa una sentenza (Pretura Milano, 17 luglio 1986, in Orient. Giur. Lav., 1986, 1036); il congedo infatti è funzionalmente e temporalmente collegato, alla celebrazione del matrimonio e nel caso non sia possibile fruirne (perchè goduto durante il periodo di comporto), non è ipotizzabile richiederne l’indennità sostitutiva, nè il prolungamento.

In assenza di indicazioni puntuali, ricavabili dal contratto collettivo nazionale di settore applicato o da norme comuni, la disciplina viene lasciata alla regolamentazione interna o all’accordo tra azienda e lavoratore, al fine di offrire condizioni di miglior favore al dipendente, ma non sussiste un generico diritto del lavoratore di prorogare il congedo matrimoniale per il solo verificarsi dell’evento di malattia.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Hai bisogno di aiuto?