La lettera di impegno all’assunzione è vincolante?

Uno strumento contrattuale molto utilizzato in caso di assunzione di un nuovo dipendente in azienda è rappresentato dalla lettera di impegno all’assunzione. In tale caso, infatti, si tende a formalizzare per iscritto la proposta di assunzione tra nuovo dipendente e futuro datore di lavoro. Si tratta di una fase vincolante per le parti? E’ possibile non rispettare il successivo obbligo di assunzione in azienda?

Occorre distinguere la lettera di impegno firmata solo da datore di lavoro da quella firmata da entrambe le parti. Mentre nel primo caso il lavoratore non è obbligato ad accettare l’offerta, nel secondo caso vi è un vero e proprio “negozio giuridico” che impegna entrambe le parti.

Lettera di impegno all’assunzione: obblighi tra le parti

Una lettera di intenti all’assunzione è considerata come una fase vincolante alla successiva assunzione del dipendente in azienda e comporta una serie di obblighi sia per il datore di lavoro e sia per lo stesso dipendente. Ad esempio, il datore di lavoro, può richiedere un risarcimento nel caso di non impegno da parte del lavoratore ad occupare la mansione lavorativa nei tempi previsti e stabiliti. Questo soprattutto laddove siano state eseguite delle spese per l’inserimento del lavoratore in azienda come specifici corsi di formazione.

Lo stesso lavoratore può richiedere un risarcimento nel caso non venga assunto, laddove tale condizione comporti un danno per quest’ultimo. Potrebbe accadere, infatti, che il lavoratore abbia presentato delle dimissioni per il suo precedente posto di lavoro in virtù della promessa di assunzione stabilita con un accordo contrattuale.

La lettera di impegno è vincolante?

Una lettera di impegno all’assunzione, è quindi vincolante per entrambe le parti, poichè del tutto analoga ad un contratto preliminare e soggetta ad una correttezza delle parti nell’esecuzione di quanto previsto al suo interno. Un contratto preliminare, infatti, prevede un obbligo tra le parti di dover stipulare in un successivo momento un contratto definitivo ed è regolato dall’articolo 1351 del codice civile e dall’articolo 2645 bis del codice civile (per le relative modalità di trascrizione).

Di conseguenza, il datore di lavoro è vincolato ad assumere successivamente il lavoratore in azienda con la stipula del contratto di lavoro, mentre il futuro dipendente ha il compito di presentarsi in azienda nel giorno previsto per l’assunzione.

Il non rispetto di quanto concordato da parte di una sola delle due parti, inoltre, può comportare l’obbligo di un risarcimento ad un danno (per ripagare ad esempio dei costi di formazione per il datore di lavoro o delle dimissioni dal precedente posto di lavoro per il lavoratore).

5 commenti su “La lettera di impegno all’assunzione è vincolante?”

  1. Buona sera
    Ho firmato qualche giorno fa una lettera d’impegno, ora però il mio attuale datore di lavoro mi ha fatto una controproposta. Posso recedere dalla lettera di impegno?
    Grazie

    1. sono nella tua stessa situazione, posso chiederti se hai risolto? se hai mandato qualche raccomandata o altro, come hai scritto? grazie

      1. Buona sera
        Ho firmato qualche giorno fa una lettera d’impegno, ora però il mio attuale datore di lavoro mi ha fatto una controproposta. Posso recedere dalla lettera di impegno?
        Grazie

  2. Se invece la proposta di assunzione nel caso specifico di 30 giorni lavorativi non è sottoscritta né dal datore né dal lavoratore ma risulta a Inps che posso fare

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