La Guardia di Finanza può entrare in casa?

Detta in maniera molto “alla buona” e citando una domanda che spesso ricorre online, è a questo quesito che la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 631 del 18 gennaio 2012, ha dato risposta. Stiamo parlando, naturalmente, ai fini dell’accertamento. E il principio stabilito da tale sentenza chiarisce che “è illegittima l’ispezione presso l’abitazione dell’amministratore della società se non sussistono gravi indizi di evasione”.
Veniamo al caso e specifichiamo il tutto per non creare falsi richiami e voci in Rete. Questo il caso: “L’Agenzia delle Entrate notifica ad una società alcuni avvisi di accertamento per Irpef, Ilor e Iva, relativi agli anni 1995 e 1996. La contribuente impugnava tali atti impositivi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. La stessa disattendeva i ricorsi proposti dalla contribuente. Tale decisione veniva, però, ribaltata in sede d’appello dalla Commissione Tributaria Regionale della medesima città. Avverso la pronuncia di secondo grado l’Ufficio ricorreva in Cassazione”.

La Commissione Tributaria Regionale sosteneva che: “la previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica – condizionata all’esistenza di indizi gravi di violazioni tributarie – è soggetta a sindacato da parte del giudice tributario in ordine alla effettiva esistenza degli indizi stessi. Non essendo negli atti di causa la copia della nota con cui la GdF aveva chiesto al locale Procuratore della Repubblica l’autorizzazione all’accesso presso l’abitazione privata, non appariva possibile stabilire se i predetti indizi sussistessero effettivamente”.

Ecco perché, nel caso di specie, si doveva ritenere che l’accesso era stato effettuato illegittimamente, con la conseguenza dell’inutilizzabilità di tutta la documentazione in tale sede reperita, siccome dotata di valenza determinante ai fini della fondatezza della pretesa impositiva.

Il Supremo Collegio ha respinto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, sostenendo che: “in siffatta materia non può venire in questione la problematica del riparto dell’onere probatorio, vertendosi invece sul piano dei vizi cd. formali dell’atto impugnato, categoria nella quale va ascritto anche il vizio di invalidità del provvedimento autorizzativo, emesso dal PM – ai sensi dell’art. 52 comma 2 del Dpr n. 633/72 – in difetto di gravi indizi di violazione di norme tributarie, in quanto volto ad inficiare l’atto presupposto della verifica e dunque ad interrompere il necessario collegamento funzionale con l’atto terminale del procedimento impositivo, e che viene pertanto a configurarsi come vizio di invalidità del procedimento amministrativo idoneo a determinare l’annullamento per illegittimità derivata dell’atto consequenziale impugnato”.

2 commenti su “La Guardia di Finanza può entrare in casa?”

  1. L’articolo 52 del decreto iva disciplina le modalità di accesso presso i locali cosiddetti promiscui (adibiti ad ufficio ed abitazione) e l’accesso nei locali unicamente ove il contribuente risulta residente. In entrambi i casi necessita l’autorizzazione del procuratore della repubblica competente . Nel primo caso, tuttavia, il provvedimento ha la natura di atto dovuto una volta constatata la coincidenza tra domicilio fiscale ed abitazione privata. Nel secondo caso occorre ampiamente motivare quali sono i gravi indizi di evasione e/o violazioni alle norme tributarie ed il fondato motivo di ritenere che presso l’abitazione si trovino elementi riconducibili all’evasione fiscale. A fattore comune occorre il fogli di servizio ossia il provvedimento firmato dal capo ufficio .

  2. Buonasera,
    purtroppo non riesco a trovare una normativa idonea che mi aiuti a chiarire una problematica:
    un mio cliente ha avuto una verifica fiscale da parte della GdF per gli ultimi periodi d’imposta su imposte dirette e indirette, e dopo un lungo contraddittorio, la stessa si è chiusa con un PVC, trasmesso all’Agenzia delle Entrate, presso la quale sono state presentate memorie difensive.
    In questa fase il cliente ha ricevuto ulteriore notifica, sempre dalla GdF, per l’apertura di ulteriore verifica fiscale, sempre per imposte dirette e indirette e per lo stesso periodo d’imposta (è solo stato aggiunto un anno): ritenete legittima tale ulteriore verifica o può essere impugnata?
    Grazie

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