Per tutte le società che versano in condizione di squilibrio finanziario, la distribuzione del saldo attivo da rivalutazione, in quanto soggetto a vincoli rigorosi per il capitale sociale, rende poco appropriato deliberarla ai soci.
La riserva di rivalutazione, al pari dell’imposta sostitutiva soggetta a versamento, è data dalla rivalutazione dei beni d’impresa che determina un saldo attivo. La predetta rivalutazione nel caso in cui non venga attribuita al capitale, può essere soggetta a riduzione soltanto osservando il secondo e terzo comma dell’articolo 2445 del c.c.
Quando la riserva è impiegata per coprire le perdite, è vietato distribuire utili fino al reintegro o alla riduzione in misura corrispondente congiuntamente alla deliberazione dell’assemblea straordinaria, in quanto non si applicano i commi secondo e terzo della predetta legge.
Nell’ipotesi di distribuzione ai soci, inoltre, i medesimi commi per le società di capitali fissano l’obbligo di una delibera di tipo assembleare, dalla quale devono comparire le ragioni e le modalità della riduzione; la necessità di dare vita alla riduzione secondo modalità che portino le azioni in proprio possesso a non eccedere la decima parte del capitale sociale in seguito a tale operazione; l’opportunità di effettuare la deliberazione solo dopo 90 giorni dall’iscrizione all’interno del registro delle imprese, a patto che non vi sia stata nessuna opposizione da parte di un creditore sociale entro questo intervallo di tempo.
Assonime, Associazione fra le Società Italiane per Azioni, ritiene che la pratica di assoggettare il saldo in questione alle stesse regole di tutela del capitale sociale trova una sua spiegazione nella necessità in capo al legislatore di legare tale aumento di natura patrimoniale al consolidamento dell’impresa; trattandosi sempre per Assonime di prescrizioni, quelle dell’articolo 2445 c.c., che si accostano in maniera notevole la riserva in esame alla riduzione del capitale sociale.
Per ciò che concerne l’assemblea, sarebbe soggetta a iscrizione al Registro imprese e alla particolare pratica di sospensione del tempo. Tuttavia, le direttive riguardanti le procedure di iscrizione al Registro imprese appaiono prescrivere il rispetto del verbale del notaio, di conseguenza, dell’assemblea straordinaria.
Veniamo ora alle responsabilità che danno vita ad obblighi a carico dell’organo amministrativo non attento o anche che agisce in maniera volontaria a discapito della legge.
Al di là di quelli che possono essere i problemi di natura fiscale, è conveniente che gli amministratori si facciano carico di valutare l’opportunità di distribuire o meno tale riserva, soprattutto in caso di imprese che presentano squilibri nel bilancio finanziario.
Un esempio su tutti può essere dato da una s.r.l. con uno squilibro finanziario la cui portata spinge a considerare postergati i possibili finanziamenti di soci in relazione agli altri creditori, secondo quanto stabilito dall’art. 2467 c.c. Va da sé che la distribuzione della riserva da rivalutazione è piuttosto imprudente, considerando anche il fatto che se il finanziamento iscritto in bilancio aveva se non altro dato vita ad un versamento da parte dei soci, la riserva da rivalutazione si è generata semplicemente da un’azione rientrante nell’ambito della contabilità.