La deducibilità dei costi relativi agli immobili per i professionisti

Continua l’analisi delle regole previste per la determinazione del reddito da lavoro autonomo con particolare riferimento agli immobili. La prima cosa da fare è distinguere gli immobili che vengono utilizzati solo per l’attività professionale, e quindi strumentali, con quelli a uso promiscuo e che quindi vengono utilizzati solo in parte per l’attività professionale.

Per tutti gli immobili strumentali, la deducibilità dipende dalla data in cui è stato effettuato l’acquisto dell’immobile. La deducibilità dell’ammortamento viene concesso nel caso in cui gli immobili sono stati acquistati entro il 14 giugno 1990 oppure nel triennio 2007-2009. Ma non solo. Anche per l’acquisto di immobili in leasing nel triennio 2007-2009 è prevista la deducibilità ma a patto che il contratto quella minima ammessa, ovvero un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni. E’ opportuno ricordare che la Legge di Stabilità per il 2014 prevede la possibilità di dedurre i canoni di leasing immobiliare per i contratti che sono stati stipulati a cominciare dal 1 gennaio 2014.

Nel caso degli immobili ad uso promiscuo, la percentuale da dedurre è pari al 50% della rendita catastale. Se i canoni di leasing sugli immobili sono stati definiti entro il 2006 è deducibile il 50% della rendita catastale. Se, invece, i canoni di leasing sono stati stipulati tra il 2007 e il 2009, si deduce il 50% dei canoni che sono stati maturati ma a patto che la durata del leasing non sia minore alla metà del periodo di ammortamento e abbia un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni. Per verificare la deducibilità delle manutenzioni incrementative bisogna tenere conto della data di acquisto dell’immobile. Nello specifico, per gli immobili che sono stati acquistati fino al 14 giugno 1990, le spese sono capitalizzate sul bene e deducibili attraverso l’ammortamento. Per tutti quegli immobili acquistati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006 si ha una deduzione in 5 quote costanti mentre, per gli immobili acquistati dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, le spese sono capitalizzare sul bene e deducibili attraverso l’ammortamento. Infine, per gli immobili acquistati a partire dal 1 gennaio 2010, le spese sono deducibili in 5 quote costanti. Per l’anno d’imposta 2013, tutti i professionisti possono dedurre il 30% dell’Imu inerente agli immobili strumentali. La cifra che concorre alla deduzione è quella riguardante i pagamenti che sono stati effettuati nel 2013. Per quanto concerne l’Imu, l’Amministrazione Finanziaria ha spiegato che è deducibile nell’anno in cui avviene il pagamento anche se fatto in ritardo.

1 commento su “La deducibilità dei costi relativi agli immobili per i professionisti”

  1. Complimenti per la chiarezza, mi è rimasto solo un dubbio se un promotore finanziario acquista un immobile ad uso promiscuo nel 2014 attraverso un leasing immobiliare può dedursi il 50% del canone? Grazie in anticipo della risposta

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