La consegna della busta paga, è un obbligo di legge previsto a carico del datore di lavoro, che è tenuto oltre al pagamento, ad eseguire tale consegna o in forma cartacea con firma del lavoratore o con altre modalità. Tuttavia tale firma, non ha valenza di prova dell’avvenuto pagamento e in caso di scadenze non rispettate, potrebbe essere possibile iniziare una causa lavorativa.
Sommario
Obbligo consegna busta paga non pagata
La legge n.4 del 1953 stabilisce in prima battuta, un obbligo di consegna della busta paga del datore di lavoro, con riferimento al contenuto dell’articolo 1: “E’ fatto d’obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della retribuzione ai propri lavoratori, un prospetto di paga con i dati della retribuzione”.
Inoltre l’articolo 1 della legge del 1953, aggiunge anche che: “la mancata consegna della busta paga senza retribuzione o della stessa retribuzione, può dare luogo ad interventi del lavoratore per ricevere quanto dovuto”. Caso diverso, è invece la firma eseguita dal lavoratore sulla propria busta paga nella voce “firma per ricevuta” prima dell’effettivo pagamento e che nel caso di non pagamento, tutela comunque il lavoratore dal poter iniziare una causa.
Busta paga firmata valore probatorio
Sulla valenza o meno della firma della busta paga prima dello stipendio, si sono pronunciate due sentenze molto importanti, come la sentenza n. 1427 del 25 febbraio 2015 del Tribunale di Bari e interventi recenti della Cassazione.
La sentenza n. 1427 del 25 febbraio 2015 rilasciata dal Tribunale di Bari, ha ad esempio dato valenza ad un principio di effettività nel pagamento, considerando la sola firma della busta paga non sufficiente al non pagamento dello stipendio da parte del proprio datore di lavoro.
Anzi al contrario, è richiesto un obbligo dello stesso di dimostrare i pagamenti degli stipendi con altri documenti che possano effettivamente provare il pagamento eseguito (come un assegno), mentre il dipendente da parte sua deve produrre prove di aver realmente svolto una prestazione lavorativa e di dover ricevere la relativa retribuzione.
Anche la Cassazione, ha confermato uno stesso indirizzo fornito dalla recente sentenza di Bari, stabilendo che la sola firma per ricevuta non è valida ad attestare la ricezione del pagamento, richiedendo in aggiunta della suddetta prova, ulteriori documenti che provino il regolare pagamento dello stipendio.
Del resto l’attuale normativa, prevede che i pagamenti per somme superiori ai 1000 euro non possono essere eseguiti in contanti, ma solo con bonifici e assegni (ossia strumenti che garantiscono una facile tracciabilità delle operazioni eseguite).