Dal 2014 si restringe l’ambito oggettivo dell’Ivafe che non sarà più dovuta sulle «attività finanziarie» ma solo sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia.
Novità in vista anche per i contribuenti fiscalmente residenti in un altro stato membro che producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (c.d. «non residenti Schumacker»), i quali godranno delle medesime deduzioni e detrazioni fiscali spettanti ai contribuenti residenti in Italia e potranno accedere, se ne possiedono i requisiti, al regime dei contribuenti minimi.
Queste alcune delle disposizioni in ambito fiscale e finanziario contenute negli articoli 7 e 9 della legge europea 2013 – bis, approvata definitivamente alla camera il 21 ottobre scorso ancora in corso di pubblicazione.
L’art. 9 della legge, apportando modifiche al comma 18 dell’art. 19 del dl 201/2011, prevede che a decorrere dal periodo d’imposta 2014 l’Ivafe sia dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero, in luogo della precedente formulazione che prevedeva l’assoggettamento a imposta della più ampia categoria delle «attività finanziarie».
La norma pone rimedio alle osservazioni mosse dalla Commissione europea che ha rilevato la disparità di trattamento tra la norma Ivafe, applicabile fino a oggi a tutte le «attività finanziarie», rispetto a quella concernente l’imposta di bollo (prevista all’art. 13, comma 2-ter della Tariffa allegata al dpr n. 642/1972), afferente i soli «prodotti finanziari», ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.
Ciò determinava una indubbia disparità di trattamento tra attività finanziarie detenute in Italia e all’estero, in violazione del principio sulla libera circolazione dei capitali.
Basti pensare al caso della detenzione di quote di una società a responsabilità limitata che, se riferite a enti non residenti, erano assoggettate a Ivafe, mentre se riferite a una società a responsabilità limitata non scontavano l’imposta di bollo.
A decorrere dal 2014, pertanto,l’Ivafe si applica ai prodotti finanziari con l’aliquota del 2 per mille e, in misura fissa di 34,20 euro, ai conti correnti e per i libretti di risparmio detenuti all’estero.
Resta fermo il diritto al credito d’imposta da scomputare dall’Ivafe, nei limiti dell’imposta dovuta in Italia e con riferimento
all’eventuale imposta patrimoniale versata nello stato estero di detenzione dei prodotti finanziari, libretti di risparmio e conti correnti.
L’art. 7 della legge europea 2013-bis, che aggiunge all’attuale art. 24 del Tuir il comma 3-bis, apporta modifiche al regime dei soggetti che, seppur fiscalmente residenti in un altro stato membro e dello Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, producano in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo e non usufruiscano nello stato di residenza di agevolazioni fiscali.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e in deroga alle disposizioni generali tali soggetti, che la giurisprudenza della Corte Ue definisce «non-residenti Schumacker», godranno delle medesime agevolazioni spettanti ai contribuenti residenti in termini di detrazioni e deduzioni fiscali, secondo le disposizioni attuative che un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze stabilirà.
Modifiche anche alla disciplina del regime fiscale di vantaggio dei contribuenti minimi.
In particolare si escludono da tale regime i soggetti non residenti, a eccezione appunto dei «non-residenti Schumacker».
Non sarà certamente facile per gli uffici dell’amministrazione finanziaria verificare il possesso dei requisiti oggettivi per accedere al regime di favore, considerato che il controllo dovrà attuarsi, insieme alle ordinarie modalità di esame, anche facendo ricorso allo scambio di informazioni con i paesi esteri di residenza dei soggetti beneficiari.