Italia – San Marino caduta del segreto bancario e tassazioni

Novità sulla Convenzione e sulle doppie imposizioni tra il nostro Paese e San Marino; novità annunciate con  la pubblicazione del 19 luglio 2013 della Legge n.88 di ratifica della convenzione sulle doppie imposizioni tra i due Stati, che finalmente sono operative.

Questa innovazione arriva a undici anni di distanza dalla data di sottoscrizione della convenzione e a un anno da quella di sottoscrizione del protocollo di modifica; ora si attendono le notifiche tra i due stati contenenti le relative ratifiche.

La nuova operatività riguarda lo scambio di informazioni sensibili  bancarie tra i due Paesi, come  la caduta quasi totale del segreto bancario a San Marino per limitare l’evasione e le frodi fiscali negli Stati contraenti; inoltre le nuove norme comprendono anche i nuovi regimi di tassazione circa i dividendi, i canoni, gli interessi e le tutte le altre imposte sui redditi che entreranno in vigore sulle somme realizzate a partire dal 1° gennaio 2014.  In merito al nuovo regime di scambio di informazioni è stata però applicata dall’Italia una clausola, nel caso che  la normativa circa tale scambio di informazioni, non venga applicata in modo corretto,  al fine di sospendere i benefici contenuti nella Convenzione.

Altra importante novità arriva in merito ai dividendi, e cioè: il  paragrafo 2 dell’articolo 10 dispone l’esenzione totale da ritenuta a condizione che l’effettivo beneficiario del reddito sia una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi, per un periodo di almeno 12 mesi antecedenti alla data della delibera di distribuzione dei dividendi.

Il  paragrafo 2 dell’articolo 10 contempla anche  l’esenzione dalla ritenuta a condizione che l’effettivo beneficiario del reddito sia una società, esistente da almeno un periodo di dodici mesi antecedenti alla data della delibera di distribuzione dei dividendi. Per tutti gli altri casi la ritenuta non potrà superare il 15% del totale lordo dei dividendi e qualora non valga l’esenzione, la ritenuta non potrà essere superiore al 13%, per gli interessi e del 10% per le royalties.

La Convenzione con le nuove normative gestisce e risolve anche i casi di doppia residenza fiscale, dando priorità la sede di direzione effettiva dell’impresa con la specifica che avere la definizione come “stabile organizzazione” non basta il deposito della merce o lo stoccaggio con finalità di trasformazione da parte di un’altra impresa.

 

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