In materia di disabili, il nuovo modello Isee porta con sè una nuova franchigia rivolta alle famiglie al cui interno vi sono persone affette da una qualche disabilità. Tale franchigia si aggira intorno ai 4.000 euro, se si tratta di disabilità di media entità, sui 5.500 euro per disabilità più gravi e, infine, sui 7.000 per coloro che non sono autosufficienti. In quest’ultimo caso, sono previste dall’Isee anche tutte le spese destinate ai collaboratori domestici.
Con questa riforma, quindi, per tener conto di ciascun costo sostenuto da disabili o da non autosufficienti, si è deciso di non considerare indiscriminatamente tutte le persone disabili, ma di operare una riclassificazione di quest’ultima nelle sue svariate definizioni accorpandola in tre distinte classi che sono: disabilità media, grave e, in ultimo, non autosufficienza.
Come accennato poc’anzi, le nuove franchigie prevedono: 4.000 euro per persona con disabilità media; 5.500 euro per persona con disabilità grave; 7.000 euro per persona non autosufficiente. In altre parole, l’Isee si abbassa nel momento in cui v’è un componente disabile in famiglia.
Oltre a ciò, per le persone non autosufficienti è poi autorizzata la deduzione di tutti i trasferimenti a patto che si traducano in spese certificate per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali.
V’è infine la possibilità di sottrarre le spese inerenti la situazione di disabilità, certificate a fini fiscali: spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde e spese mediche e di assistenza specifica per i disabili.
Soltanto per le prestazioni fornite nella propria residenza in modo continuato valgono calcoli differenti, non a caso, si considera la condizione economica anche dei figli di colui che ne beneficia, anche se esclusi dal nucleo familiare. L’Isee, in questo caso, prevede una componente aggiuntiva per ogni singolo figlio, accertata tenendo conto della situazione economica dei figli stessi.
Così facendo, si vuole operare una distinzione tra la situazione dell’anziano non autosufficiente i cui figli sono in grado di aiutarlo, da quella di chi non gode di alcun sostegno e che, quindi, non può andare incontro alle spese per il ricovero in una struttura.
Perciò, per evitare forme di opportunismo, rientrano nel patrimonio di colui che dona, le donazioni di una parte dei beni immobiliari del beneficiario che hanno avuto luogo dopo la prima istanza di ricovero.