Iscrizione all’Aire e monitoraggio fiscale

Un cittadino italiano lavora come dipendente di una società italiana all’estero. Da marzo 2013 è anche iscritto all’Aire. Da quest’anno, pertanto, nel redigere la propria dichiarazione dei redditi per dichiarare il solo possesso in Italia di un’abitazione, non dovrà più compilare il quadro RW, in quanto l’iscrizione all’Aire ha fatto venire meno nei suoi confronti gli obblighi di monitoraggio dei suoi investimenti all’estero, ovvero la disponibilità di un conto corrente su cui confluiscono i redditi di lavoro dipendente.
LA SOLUZIONE

L’art. 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 stabilisce che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la base imponibile è costituita:
– per i residenti, da tutti i redditi ovunque prodotti (e, quindi, in Italia e all’estero), in attuazione del principio di tassazione del reddito su base mondiale (cosiddetto “world-wide principle”);
-per i non residenti, solamente dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, secondo il principio della territorialità.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2, comma 2 del Tuir, “ai fini delle imposte sul reddito si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati nel D.M. 4 maggio 1999.
Rilevante diviene, pertanto, determinare la residenza del soggetto, stante l’impatto che questa ha sulla determinazione degli elementi tassabili in capo a quest’ultimo.
La circolare 2 dicembre 1997, n. 304 ha chiarito che gli elementi che determinano la residenza fiscale in Italia sono:
– l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;
– il domicilio, ossia la sede principale degli affari e interessi (art. 43, comma 1 del Codice civile);
– la residenza civilistica, dimora abituale (art. 43, comma 2 del Codice civile).
Tali requisiti sono alternativi e non concorrenti; pertanto, il verificarsi di uno di essi comporta automaticamente la presenza dello status di residente fiscale per il soggetto. I soggetti per i quali non sussista neanche uno dei presupposti in precedenza elencati sono invece considerati fiscalmente non residenti in Italia. In tale contesto, la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero Aire “…non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici”.
Quindi, nel nostro caso se il lettore si è iscritto all’Aire da marzo del 2013, per potere essere certo di non dovere pagare le imposte in Italia sui redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero dovrà verificare che sussistano tutti gli elementi sopra indicati. In particolare, dovrà accertarsi di non avere il domicilio in Italia che, ai sensi dell’art. 43, del Codice civile, è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Infatti, sulla base delle norme prima indicate, l’Agenzia considera fiscalmente residenti in Italia anche soggetti iscritti all’Aire che abbiano mantenuto in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, il centro dei propri affari ed interessi. Tra gli elementi che vengono analizzati e valutati dagli Uffici al fine di contrastare le “fittizie” risultanze anagrafiche, si ricordano:
– i legami familiari o comunque affettivi e l’attaccamento all’ Italia;
– l’interesse a tenere o far rientrare in Italia i proventi conseguiti con le prestazioni effettuate all’estero;
– il luogo in cui il coniuge del soggetto svolge la propria attività professionale;
– il luogo in cui i figli del soggetto sono iscritti a scuola;
– la presenza o meno di unità immobiliari a disposizione in Italia, seppur non utilizzate;
– il luogo di detenzione dei conti correnti bancari, degli investimenti finanziari e di polizze assicurative;
– il luogo in cui vengono mantenuti rapporti di carattere politico, sociale e culturale;
– l’intenzione di abitare in Italia anche in futuro, desumibile da fatti e atti concludenti ovvero da pubbliche dichiarazioni.
Se, sulla base di quanto sopra riportato, il cortese lettore può essere considerato non residente in Italia, può presentare il Modello Unico, compilando esclusivamente il quadro RB per l’immobile posseduto in Italia, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 917/1986.
Ai fini del monitoraggio fiscale, il quadro RW dev’essere compilato e presentato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, attraverso le quali possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.
I dati da riportare riguardano:
– i trasferimenti da e verso l’estero di denaro e titoli, certificati in serie o di massa, effettuati attraverso soggetti non residenti (e senza il tramite di intermediari residenti) se di ammontare complessivamente superiore a 10.000 euro nell’anno d’imposta;
– gli investimenti effettuati all’estero e le attività estere di natura finanziaria produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia, sempre di ammontare superiore a 10.000 euro nell’anno d’imposta.
Ai fini che qui interessano si considerano redditi di fonte estera quelli:
– corrisposti da soggetti non residenti;
– derivanti da beni situati al di fuori del territorio nazionale (e pertanto anche da beni immobili).
Inoltre, vanno ricompresi tra i redditi di fonte estera quelli soggetti alla ritenuta del 12,50% o del 27%, ex art. 26, commi 3 e 3-bis, D.P.R. n. 600/1973, nonché quelli soggetti all’imposta sostitutiva nelle stesse misure percentuali (art. 2, commi 1-bis e 1-ter, D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 293), e quelli soggetti alle disposizioni dell’art. 18 del Tuir (allo Stato, come sopra osservato, la misura delle ritenute e delle imposte sostitutive è stata portata al 20% per i proventi maturati successivamente al 1° gennaio 2012).
Nel caso in esame, il cortese lettore qualora sia considerato non residente, in base ai principi sopra enunciati, sarà esonerato anche dalla compilazione del quadro RW.

3 commenti su “Iscrizione all’Aire e monitoraggio fiscale”

  1. Buongiorno,

    passo gran parte dell’anno in Brasile ed ho una attività che svolgo completamente online in Italia. Possiedo P.Iva al regime dei minimi.

    Posso iscrivermi all’AIRE e mantenere la P.Iva al regime dei minimi in Italia?

    In Brasile non ho redditi e voglio iscrivermi all’AIRE per usufruire dei servizi consolari.

    Grazie e buon lavoro!

    1. Buona sera,
      avrei un problema molto simile al suo.
      Sarei in procinto di iscrivermi all’AIRE in Brasile. Ma cosa succederebbe se all’atto dell’iscrizione all’estero, avessi GIÁ una partita iva forfettaria giá istituita a mio nome in Italia?
      La legge impedisce ai residenti all’estero di avere il forfettario. Ma se il contribuente italiano ha il forfettario prima di iscriversi all’estero, cosa succede al suo forfettario?
      Se vuole puó raccontarmi come ha risolto il suo caso (anche se il suo caso é il regime dei minimi, diversamente dal forfettario), la ringrazio
      Buonasera a Lei e il personale di Studio Commerciale Online.

  2. Buonasera,
    noto con piacere che il commento anteriore al mio presenta una problematica molto simile, anche se non del tutto uguale..
    Ho appena appreso che secondo la legge 190/2014 (cm 57 lett.B) non posso avvalermi di una partita iva forfettaria se risiedo in un paese extraeuropeo.
    Ma se, da residente in Italia, posseggo GIÁ una Partita IVA forfettaria, nel momento in cui mi iscrivessi all’AIRE in Brasile, cosa succederebbe a questa partita IVA?
    Si tratterebbe di un’attivitá di formazione ONLINE, rivolta ad un pubblico Italiano.
    Grazie

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