Indennità di licenziamento, cosa cambia con il Jobs Act?

Il decreto legislativo n.23 del 04 marzo 2015, noto soprattutto come Jobs Act, è intervenuto su un tema molto delicato come l’indennità di licenziamento con nuove regole sulle categorie coinvolte e sulle modalità previste in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo.

Indennità di licenziamento: i soggetti interessati

indennità licenziamentoL’indennità di licenziamento secondo le nuove regole del Jobs Act, può essere applicata nei confronti di specifiche categorie, quali:

  • Lavoratori assunti dal 07 marzo 2015
  • Lavoratori assunti in apprendistato
  • Lavoratori che hanno intrapreso un nuovo contratto di lavoro
  • Lavoratori che hanno ottenuto la trasformazione del proprio contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Indennità licenziamento giusta causa

In caso di licenziamento per giusta causa, ossia laddove sia stato assunto un comportamento grave all’interno dell’azienda tale da impedire ogni prosecuzione del rapporto di lavoro instaurato con lo stesso, spetterà una diversa indennità sulla base di quanto deliberato del giudice e in relazione a due casi:

  • Se il giudice ritiene che ci siano i presupposti per il licenziamento per giusta causa, l’ex datore di lavoro è tenuto al pagamento di una indennità pari a due stipendi per ogni anno di servizio (e da un minimo di 4 mensilità ad un massimo di 24 mensilità). Inoltre non è tenuto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
  • Se il giudice, invece, ritiene che non ci siano i presupposti per il licenziamento per giusta causa e lo stesso è considerato illegittimo, è prevista la possibilità di scelta tra il reintegro al proprio posto di lavoro o un’indennità di 15 mensilità. Inoltre il datore di lavoro è tenuto al risarcimento degli stipendi fino alla reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali (per un periodo non superiore ai 12 mesi).

Indennità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Nel caso invece di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ossia laddove l’azienda termina il rapporto di lavoro per motivi inerenti ad una organizzazione interna del lavoro o per una crisi economica e un giudice a seguito dell’impugnazione del licenziamento considera la non presenza di tale motivo oggettivo, spetterà al lavoratore un’indennità di disoccupazione.

In questi casi secondo quanto stabilito dal Jobs Act, spetterà al lavoratore un’indennità di due mensilità per ogni anno di servizio, da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 24 mesi. Rispetto inoltre alle precedenti normative non è più possibile stabilire modalità di reintegro e risarcimento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Hai bisogno di aiuto?