L‘indennità di accompagnamento è una prestazione di tipo economica riconosciuta dall’Inps nel caso di soggetti mutilati o invalidi e che può essere richiesta laddove si presentino infermità psicologiche o fisiche e relativo riconoscimento al 100% di inabilità. Ai fini fiscali, è una somma non soggetta all’Irpef e secondo ultime sentenze del Consiglio di Stato potrebbe essere considerata anche come esclusa dal cumulo dei redditi Isee.
Indennità di accompagnamento come può essere richiesta
L’indennità di accompagnamento per invalidi civili, può essere richiesta con una domanda telematica all’Inps e presentazione di un certificato medico specifico in cui è possibile verificare il possesso della suddetta inabilità.
E’ tra l’altro predisposta una sezione sul portale web dell’Inps, in cui acquisire maggiori informazioni sui requisiti e sulle procedure per avviare la domanda per il riconoscimento economico di tale indennità, ossia:
- In modo diretto con la richiesta di un Pin e di inserimento della domanda sul portale dell’Inps.
- In modo indiretto, sempre con presentazione telematica sul portale dell’Inps e mediante l’intervento di patronati o associazioni di categorie dei disabili.
Importanti novità sul fronte delle ultime sentenze sulla natura dell’assegno per l’indennità di accompagnamento
Rispetto ad un tema così delicato e importante come l’indennità di accompagnamento per il sostegno economico di chi è inabile al 100% per infermità psicologiche o fisiche, è importante notare le ultime sentenze pronunciate al riguardo circa la natura di tale indennità sul fronte del reddito.
In particolare, sono state depositate a fine Febbraio tre sentenze del Consiglio di Stato in accoglimento di una richiesta da parte di alcune famiglie nel non considerare tali somme come parte aggiuntiva del proprio reddito disponibile e per un effettivo utilizzo senza essere penalizzati sul fronte Isee. Tali sentenze, infatti, hanno considerato una indennità come quella di accompagnamento come non reddito da considerare ai fini Isee, in modo da non escludere le suddette famiglie da ulteriori benefici legati comunque ad un Isee basso.
Vi ricordiamo, inoltre, che non sono presenti vincoli su età e redditi dei soggetti per avanzare la richiesta di indennità di accompagnamento e che una volta avviato l’invio di apposita certificazione medica, si sarà sottoposti a specifici accertamenti sanitari con convocazione dell’Inps e istituzione di una commissione medica Asl per verificare l’attendibilità dei suddetti dati e procedere al riconoscimento dell’assegno mensile. In riferimento all’anno in corso, è previsto un assegno mensile pari a 512, 34 euro e per un totale annuo di 6148,48 euro (in 12 mensilità) non soggetto all’Irpef.
Sono una mamma di una ragazza completamente paralizzata e cieca . Prendo due indennità di accompagnamento che utilizzo solo in parte. Quello non utilizzato resta in Banca. Lo devo dichiarare nell’Isee ?. Grazie. So che ci sono delle sentenze in merito che considerano l’accumulo non reddito.
anche io sono nella stessa situazione, come ha risolto?
Grazie