Indagini finanziarie sui conti correnti

L’indagine finanziaria, notoriamente ritenuta strumento ispettivo assai pregnante e intrusivo e, di conseguenza, particolarmente efficace nella conduzione di una verifica fiscale, è normativamente disciplinata ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi dagli artt. 32 e 33 del DPR 600/1973, ai fini dell’accertamento dell’Iva dagli artt. 51 e 52 del DPR 633/1972; per effetto del richiamato combinato normativo, la struttura delle indagini finanziarie poggia su quattro disposizioni (per entrambi i settori impositivi), di cui tre finalizzate all’acquisizione della documentazione concernente rapporti finanziari in senso lato e una invece finalizzata all’interpretazione dei dati rilevabili dall’esame di tale documentazione.

L’art. 32, comma 1 n. 7) consente all’Amministrazione finanziaria, previa autorizzazione dei propri Dirigenti regionali, di acquisire presso gli intermediari finanziari nazionali ogni informazione e documento relativi ai rapporti e alle operazioni intrattenuti o posti in essere dal contribuente sottoposto ad ispezione.
Il precedente comma 6-bis consente, invece, al personale ispettivo, ugualmente autorizzato dal proprio Dirigente regionale, di richiedere direttamente al contribuente una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche o altri intermediari finanziari, sia nazionali che esteri.

L’autorizzazione all’indagine finanziaria
Sul piano procedurale, l’iter di acquisizione di informazioni e documenti di natura finanziaria si svolge quasi interamente su piattaforma telematica e può essere scisso in varie fasi successive.
La prima, di rilevanza interna all’Organo procedente, si articola:
– nella richiesta di autorizzazione, formulata dai verificatori all’Autorità competente, ossia al Direttore Regionale per quanto concerne l’Agenzia delle Entrate, ovvero al Comandante Regionale per quanto riguarda la Guardia di Finanza, per l’accesso alla documentazione in possesso degli intermediari sul conto del contribuente sottoposto a verifica;
– nel successivo vaglio, di legittimità e di merito, di tale istanza da parte del Dirigente regionale (opportunamente coadiuvato dal proprio staff);
– nella concessione dell’autorizzazione o nel suo eventuale diniego da parte dell’Autorità competente a decidere.
La seconda fase delle indagini finanziarie prevede l’interrogazione, da parte del personale incaricato dell’ispezione, dell’archivio dei rapporti finanziari.
In proposito, occorre evidenziare come la banca dati in argomento sia stata oggetto di un notevole potenziamento negli ultimi dieci anni.

L’istituzione dell’archivio dei rapporti finanziari ha rivoluzionato profondamente l’esecuzione dell’indagine finanziaria, sia in relazione alle modalità, che ai tempi per il completamento delle medesime, da parte degli operatori del fisco.
In sostanza, prima dell’entrata in vigore del decreto Visco-Bersani, l’indagine finanziaria procedeva per tentativi: l’ufficio fiscale, di fatto, richiedeva alle banche della zona se il contribuente intratteneva rapporti di conto corrente con quell’istituto. Si trattava di una prassi sicuramente onerosa, dai tempi indefiniti, che non sempre consentiva di “scovare” tutte le attività finanziarie del soggetto sottoposto a verifica.
Attualmente, il dato finanziario utile per lo sviluppo dell’indagine è già a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, che lo può ampiamente utilizzare in sede ispettiva (ovviamente, previa autorizzazione della competente Autorità gerarchica).

La comunicazione mensile dei rapporti finanziari
Inizialmente era stata istituita l’anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, a norma dell’art. 20, co. 4 della Legge 413/1991 (Finanziaria per l’anno 1992), che ha inserito il comma 6 all’art. 7 del DPR 605/1973; il relativo regolamento è stato approvato con DM 04/08/2000 n. 269 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
L’anagrafe, di fatto mai entrata in funzione, fu poi sostituita dall’archivio dei rapporti finanziari, introdotto dal DL 223/2006. L’art 37, comma 4 lett. a), in particolare, ha introdotto l’obbligo per gli intermediari finanziari di comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi; tali informazioni sono archiviate in apposita sezione della stessa Anagrafe, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 19/01/2007 sono state stabilite modalità e termini di comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.
Più in dettaglio, il provvedimento prevede la comunicazione periodica all’Anagrafe tributaria, da parte degli intermediari finanziari, dei seguenti dati relativi ai rapporti intrattenuti con i clienti, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline:
a) i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto;
b) nel caso di rapporti intestati a più soggetti, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari del apporto;
c) i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura.
Il provvedimento dispone, a regime la comunicazione periodica, entro il mese successivo, delle modifiche intervenute nelle informazioni sopra elencate, comprese le cessazioni, nonché le informazioni relative ai nuovi rapporti instaurati.

Estensione dell’obbligo comunicativo: operazioni “fuori conto” e altri rapporti
L’art. 63, co. 1 lett. a) del Dlgs 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio) ha potenziato l’archivio dei rapporti finanziari, estendendo l’obbligo di comunicazione mensile (fino ad allora limitata all’esistenza di rapporti continuativi) all’esistenza di qualsiasi operazione finanziaria, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo.
Di conseguenza, con il Provvedimento integrativo del 29/02/2008, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha disposto la comunicazione, con il medesimo mezzo telematico, di ulteriori informazioni di natura finanziaria, in aggiunta a quelle già obbligatorie, ossia:
a) l’esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo, compiute in nome proprio o per conto o a nome di terzi, unitamente ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che le effettuano. L’esistenza delle operazioni in parola viene comunicata una sola volta, per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta;
b) i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi;
c) dati relativi alla natura del rapporto e la data di apertura, modifica e chiusura.
Il provvedimento prevedeva, in sostanza, la comunicazione entro il 31/07/2008 sia delle operazioni “fuori conto” che degli “altri rapporti” (es: cassette di sicurezza) posti in essere dal 1° gennaio 2005; le stesse comunicazioni vengono quindi effettuate, a regime, entro il mese successivo, unitamente a quelle di cui al descritto Provvedimento del 19/01/2007.
Con Provvedimento del 10/12/2010 sono state quindi modificate (con decorrenza dal 1° marzo 2010) le modalità di trasmissione dei dati, ma non il termine mensile, che rimane invariato.
Con le regole introdotte dal DL 223/2006, che si applicano a partire dall’anno d’imposta 2005, sono gli stessi intermediari finanziari (non solo banche, ma anche assicurazioni, società di leasing, credito al consumo, ecc.) a dover comunicare all’Anagrafe tributaria tutti i dati relativi ai rapporti e operazioni con il cliente; di conseguenza l’ufficio tributario dispone già, mediante una visura al sistema telematico, di ogni informazione circa le relazioni in essere tra contribuente e operatore finanziario (quindi, non solo conti correnti, ma anche operazioni allo sportello, cassette di sicurezza, etc.).

Le comunicazioni mensili 2016
Il provvedimento 25/01/2016 (cfr. punto 2.2), in deroga al regime ordinario previsto per le comunicazioni mensili degli istituti finanziari, ha previsto la possibilità di trasmettere la comunicazione mensile relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2016 entro il 30/04/2016 (unitamente alla comunicazione relativa al mese di marzo).
Di contro, a partire dalla comunicazione relativa al mese di marzo 2016, gli istituti di credito dovranno osservare i termini previsti a regime dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate 19/01/2007 e 29/02/2008 (inviando le comunicazioni mensili entro il mese successivo a quello di riferimento).

Ulteriore potenziamento della banca dati fiscale
L’impianto istruttorio delle indagini finanziarie è stato più di recente ulteriormente potenziato, a seguito dell’emanazione di ulteriori provvedimenti; in particolare:
– il D.L. n.98/2011 (c.d. “Decreto stabilizzazione”) convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, ha ampliato sia l’ambito soggettivo delle indagini, concedendo la possibilità di inoltrare richieste di informazione anche a società ed enti di assicurazione, sia quello oggettivo, ricomprendendovi anche le garanzie prestate e le generalità dei soggetti per conto dei quali sono state effettuate le operazioni e i servizi;
– l’art. 2, comma 36-undevicies del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148 del 14 settembre 2011, che aveva previsto la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di procedere all’elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate su informazioni relative ai rapporti e alle operazioni censite nell’Archivio dei rapporti (successivamente abrogato dal cd Decreto Salva Italia);
– l’art. 11, co. 2 del DL 201/2011 (Decreto Salva Italia) ha ampliato ulteriormente l’obbligo comunicativo, per cui, a far data dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti (già oggetto di comunicazione in sede di apertura o modifica), ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie.
In sostanza, per effetto delle nuove norme introdotte, vanno comunicate all’Anagrafe tributaria tutte le movimentazioni e informazioni finanziarie, unitamente all’importo di dette operazioni, mentre in precedenza gli operatori finanziari erano tenuti solo a comunicare l’esistenza di rapporti e/o operazioni posti in essere con il contribuente.

La comunicazione integrativa annuale
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 25/03/2013 sono state stabilite le disposizioni attuative della novella legislativa, ossia le modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari.
Ai sensi dell’art. 1 del provvedimento, gli operatori finanziari, già obbligati alla comunicazione mensile, effettuano all’Anagrafe Tributaria la comunicazione dei dati di cui all’art. 2, secondo le specifiche disposizioni del provvedimento.

L’art. 2, in particolare, individua le informazioni oggetto del nuovo obbligo comunicativo, ossia:
a) i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti;
b) i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazione;
c) per i rapporti accesi nel corso dell’anno il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell’anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura;
d) i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto come indicato nella tabella allegato 1 al provvedimento, conteggiati su base annua.
Ai sensi dell’art. 3.1, la comunicazione “integrativa annuale” (che si aggiunge a quelle mensili previste dalle precedenti disposizioni) è effettuata mediante utilizzo di una nuova infrastruttura informatica denominata SID, Sistema di Interscambio Dati, annualmente, entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.
In sostanza, gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare annualmente all’anagrafe tributaria i saldi di ogni rapporto e le movimentazioni risultanti per ciascun cliente, con riferimento ai rapporti attivi al 1° gennaio 2011 nonché quelli accesi successivamente, escludendo pertanto quelli estinti alla data del 31 dicembre 2010.
Per l’applicazione progressiva dei nuovi obblighi comunicativi, la stessa disposizione prevedeva la trasmissione:
– delle informazioni relative all’anno 2011 entro il 31 ottobre 2013;
– delle informazioni relative all’anno 2012 entro il 31 marzo 2014;
– delle informazioni relative all’anno 2013 entro il 28 febbraio 2015;
– delle informazioni relative all’anno 2014 entro il 29 maggio 2015.
Con il successivo Provvedimento del 10/02/2015, Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto l’armonizzazione dei sistemi di comunicazione dei dati finanziari all’Anagrafe tributaria (sia le comunicazioni mensili che quelle annuali) attraverso l’infrastruttura SID, a far data dal 1° gennaio 2016, confermando i termini delle medesime comunicazioni, come stabiliti dai precedenti provvedimenti; successivamente, i dati sono riscontrati dall’Amministrazione finanziaria che segnalerà eventuali incongruenze.
In particolare, secondo quanto disposto nel citato provvedimento, l’Agenzia delle entrate, ricevuto il file dall’intermediario finanziario, lo verifica e rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione, ovvero la comunicazione di scarto, con l’indicazione delle irregolarità riscontrate; in tale ultimo caso, l’intermediario dovrà provvedere a un nuovo invio entro cinque giorni lavorativi successivi.
Infine, l’Agenzia delle entrate comunica l’eventuale incongruenza dei dati contenuti nella comunicazione con quanto risultante nella banca dati dell’Archivio dei rapporti mediante un esito che riporta tutte le anomalie, in tal caso l’intermediario finanziario dovrà provvedere alla correzione degli errori anche attraverso una nuova trasmissione del file, entro i due mesi successivi alla ricezione dell’esito negativo della comunicazione.

La “giacenza media annua” dei rapporti finanziari
Peraltro, il comma 4 dell’art. 11 del Decreto Salva Italia, a seguito della modifica operata dall’art. 1, comma 314, L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), ha introdotto l’obbligo di indicare nella comunicazione integrativa annuale anche i dati concernenti il valore della giacenza media di depositi e conti correnti bancari e postali.
L’invio del nuovo dato è previsto “a decorrere dal 2014”, come precisato dall’art. 1 del Provvedimento attuativo della novella normativa (ossia il Provvedimento 28/05/2015 del Direttore dell’Agenzia delle entrate), unitamente agli altri dati relativi ai rapporti e alle operazioni di cui al citato Provvedimento 25/03/2013 (ossia, a regime, entro il 15 febbraio dell’anno successivo); per l’anno 2014 veniva tuttavia prevista una scadenza specifica, individuata dall’art. 2.3 del provvedimento nel 30 giugno 2015 (mentre gli altri dati annuali dello stesso anno dovevano essere inviati entro il 29 maggio 2015).
L’art. 3 del provvedimento 28/05/2015 definisce la “giacenza media annua” come l’importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Il calcolo della giacenza media annua si determina dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto risulta attivo. Per giacenze giornaliere si intendono i saldi giornalieri per valuta (trattasi, peraltro, di un dato richiesto per il calcolo dell’ISEE da parte dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate).

La comunicazione integrativa annuale 2015
Il citato provvedimento 25/01/2016 (cfr. punto 2.1), in deroga a quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 25/03/2013, ha posticipato il termine ordinario previsto per la comunicazione integrativa annuale relativa all’anno 2015 (che avrebbe dovuto essere inviata entro il 15 febbraio scorso), al 31 marzo 2016.
Peraltro, sul sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili gli ultimi chiarimenti sull’archivio dei rapporti, da consultare da parte degli operatori finanziari prima dell’invio dei dati oramai di prossima scadenza.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis1 del D.Lgs n. 471/1997, ogni violazione degli obblighi comunicativi previsti dall’art. 7 comma 6 del DPR n. 605/1973, è punita con una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000; tuttavia, per espresso richiamo operato dalla norma in questione al precedente comma 1, la sanzione è ridotta alla metà (da euro 1.000 a euro 10.500) se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi al termine legale.
Di conseguenza, l’omessa trasmissione della comunicazione integrativa annuale entro il 31/03/2016 (per l’anno 2015), sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000, salvo che l’obbligo non sia adempiuto entro il successivo 15 aprile, nel qual caso la sanzione sarà applicabile nella misura del 50%.
Il medesimo regime sanzionatorio si rende applicabile, altresì, per le violazioni concernenti le comunicazioni mensili; pertanto, l’omessa comunicazione entro il prossimo 30 aprile dei dati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 sarà punita con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000, salvo che l’obbligo non sia adempiuto entro il successivo 16 maggio (il 15 cade di domenica), nel qual caso la sanzione sarà applicabile nella misura del 50%.
Secondo quanto previsto dal quarto comma del citato art. 10 del D.Lgs n. 471/1997, all’irrogazione delle sanzioni de quibus provvede l’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.
Di rilievo anche quanto previsto al punto 4.1 del citato Provvedimento 25/01/2016 (modificativo del punto 6.1 del precedente Provvedimento 10/02/2015), in base al quale:
“a) non sono consentiti invii ordinari di comunicazioni integrative annuali oltre 90 giorni dal termine stabilito. Decorso tale termine, eventuali modifiche ai saldi comunicati è possibile solo con comunicazione straordinaria;
b) le variazioni ordinarie riferite alle anagrafiche o ai dati descrittivi del rapporto intervenute nel mese precedente devono essere comunicate con invio di tipo straordinario (aggiornamento o sostituzione).”
Giova, infine, evidenziare come le disposizioni sanzionatorie in argomento siano contenute nel D.Lgs n. 471/1997 (che disciplina sotto il profilo sostanziale le sanzioni tributarie di natura amministrativa); ciò comporta la piena applicabilità alle medesime degli istituti del ravvedimento operoso, del concorso e della continuazione, nonché della definizione agevolata delle sanzioni (disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 13, 12 e 16 del D.Lgs n. 472/1997).

A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni dianzi esaminate e della progressiva implementazione dell’archivio dei rapporti finanziari da parte degli istituti di credito, attualmente l’Amministrazione finanziaria possiede un imponente patrimonio informativo sul conto del contribuente, costituito:
– dal censimento dell’esistenza di ogni suo rapporto con gli operatori finanziari residenti, in essere almeno dal 1° gennaio 2005, nonché dell’esistenza di operazioni “fuori conto” poste in essere presso gli stessi intermediari a partire da tale data;
– dall’ammontare dei saldi di conto, nonché dall’ammontare complessivo annuo degli accreditamenti ed addebitamenti sui medesimi conti, a partire dal 1° gennaio 2011.
– dai dati relativi alla giacenza media relativa ai conti correnti bancari e postali a partire dal 1° gennaio 2014.
Quanto alle finalità della banca dati in questione, il citato comma 4 dell’art. 11 del DL 201/2011, ne estende la possibilità di utilizzo ben oltre l’esecuzione delle indagini finanziarie di cui all’art. 32, comma 1, n. 7) DPR 600/1973 e 51, comma 2, n. 7) DPR 633/1972 (come espressamente previsto dall’art. 7, comma 11 del DPR 605/1973); infatti, ai sensi della disposizione del decreto Salva Italia, i dati dell’archivio sono altresì utilizzati:
– dall’Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione;
– ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 10 del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (cd. “dichiarazione sostitutiva unica” per il calcolo dell’ISEE dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate);
– per il controllo della veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione sostitutiva unica. Le analisi del rischio di evasione connesse all’archivio
L’analisi del rischio di evasione, individuata tra le finalità della novella normativa del decreto Salva Italia, presentava connotati più espliciti nella versione in vigore fino al 31/12/2014; secondo il testo originario, infatti, i dati comunicati dagli intermediari finanziari (nella forma integrata dal precedente comma 2) dovevano essere utilizzati dall’Agenzia delle entrate per l’elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.
L’attuale formulazione appare più generica; si attende, di conseguenza, l’esplicitazione delle modalità con cui verranno effettuate le “analisi di rischio di evasione” da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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