Forse. La risposta a questa domanda è forse. Già, perché il legislatore non si è ancora espresso in merito, limitandosi a scrivere, nella disciplina IMU, che vi è “l’abrogazione dei poteri regolamentari dei Comuni in materia“.
Tuttavia, le tesi che stanno prendendo piede sono due. Da un lato c’è Confedilizia che offre un’interpretazione della normativa sulla manovra economica meno restrittiva. Secondo Confedilizia, sarebbe applicabile anche all’Imu la normativa Ici, che prevede la riduzione a metà dell’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Dall’altro lato, invece, ci sono molti comuni che stanno applicando la vecchia disciplina al nuovo tributo.
Per quanto riguarda la prima tesi, ricordiamo che l’art. 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 dispone che: “l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente”.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, evidenziato che per ottenere l’agevolazione di cui sopra è necessario che “vi sia una dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, cui consegua non la non utilizzabilità in astratto, bensì l’inutilizzabilità in concreto“. In sostanza, il fabbricato deve essere inagibile dal punto di vista statico o inabitabile dal punto di vista igienico-sanitario. E tale situazione deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia presentata dal proprietario.
Quindi, cosa conviene rispondere ad un cliente che vorrebbe avvalersi della riduzione oggi? Aspettare?
Caro Vito, in realtà l’IFEL con una nota ha specificato che per l’IMU in fase sperimentale “La base imponibile degli altri fabbricati corrisponde a quella dell’attuale ICI con alcuni ampliamenti che possono risultare nelle diverse situazioni locali anche di rilevante entità. […] si dovrà tener conto dei seguenti principali altri elementi: abolizione dell’agevolazione riservata agli “immobili storici” di cui al d.l. 16/1993; abolizione della riduzione del 50% per immobili inagibili o inabitabili ed effettivamente inutilizzati; non inclusione nella disciplina di base delle agevolazioni facoltative per immobili dati in affitto[…].
salve vorrei chiederle un’informazione
mio papà ha una casa ereditata (praticamente risulta seconda casa), però è inagibile…intendo che non può essere abitata perchè al suo interno non c’è nulla. Se si entra dalla porta e si guarda in alto si vede il tetto. Dentro e completamente spogliata di tutto ci sono solo rocce…L’imu si deve pagare ugualmente?
ringrazio anticipatamente
Questione ancora poco chiara. Stando alla normativa, se la casa viene riconosciuta inagibile dall’Ufficio Tecnico del suo Comune, dovrebbe versare solo la metà. Ma le consiglio di chiedere in Comune
buongiorno volevo una precisione, mia nonna ha una casa vecchia dove ci sono solo le mura, non c’è corrente ne acqua, non ci sono mobili ne bagni agibili, ma il comune del paese dichiara che la casa è ancora agibile perchè per avere l’inagibilità non ci deve essere nulla all’interno dell’edificio ma il tetto deve essere agibile.
potrei avere una lista dove ci sono tutte le caratteristiche purche una casa possa risultare inagibile?
grazie per l’attenzione. Rachele