Ecco altri due temi che vanno molto di moda. Cerchiamo di dare qualche informazione in più, valide almeno per i casi più comuni.
Cominciamo dai fabbricati rurali. Diciamo subito che anche questi vengono colpiti dalla nuova imposta municipale propria. E stiamo parlando di quei fabbricati asserviti all’attività agricola.
Il decreto Monti infatti va ha soppresso l’art.23, comma 1-bis del D.L. n. 207/08, norma con la quale il Legislatore aveva escluso da imponibilità Ici gli immobili rurali. Conseguenza diretta è l’assoggettamento ad IMU dei fabbricati rurali, siano essi abitativi o strumentali. Bisogna quindi calcolare l’importo da versare utilizzando la rendita catastale e applicando le stesse regole previste per l’abitazione principale, la seconda casa o la casa affittata.
Discorso simile per i terreni agricoli. Anche questo sono soggetti all’IMU. La base imponibile è determinata con l’applicazione del moltiplicatore 130 al reddito dominicale rivalutato del 25%. Per quelli detenuti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella relativa previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 110.
molto buono l’esempio calcolo imu e’ fatto molto bene grazie.
se qualcuno puo’ rispondermi….dico grazie. Sono proprietario di circa 7000 metri di terreno agricolo, incolto ormai da piu’ di 10 anni………devo pagare l’IMU? Tra l’altro mia moglie ed io siamo disoccupati….