IMU su fabbricati rurali e terreni agricoli: il calcolo

Ecco altri due temi che vanno molto di moda. Cerchiamo di dare qualche informazione in più, valide almeno per i casi più comuni.

Cominciamo dai fabbricati rurali. Diciamo subito che anche questi vengono colpiti dalla nuova imposta municipale propria. E stiamo parlando di quei fabbricati asserviti all’attività agricola.

Il decreto Monti infatti va ha soppresso l’art.23, comma 1-bis del D.L. n. 207/08, norma con la quale il Legislatore aveva escluso da imponibilità Ici gli immobili rurali. Conseguenza diretta è l’assoggettamento ad IMU dei fabbricati rurali, siano essi abitativi o strumentali. Bisogna quindi calcolare l’importo da versare utilizzando la rendita catastale e applicando le stesse regole previste per l’abitazione principale, la seconda casa o la casa affittata.

Discorso simile per i terreni agricoli. Anche questo sono soggetti all’IMU. La base imponibile è determinata con l’applicazione del moltiplicatore 130 al reddito dominicale rivalutato del 25%. Per quelli detenuti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella relativa previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 110.

2 commenti su “IMU su fabbricati rurali e terreni agricoli: il calcolo”

  1. se qualcuno puo’ rispondermi….dico grazie. Sono proprietario di circa 7000 metri di terreno agricolo, incolto ormai da piu’ di 10 anni………devo pagare l’IMU? Tra l’altro mia moglie ed io siamo disoccupati….

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