IMU sottotetto o soffitta non abitabile: si deve pagare?

La risposta è . Per la determinazione dell’imponibile IMU non si considerano le destinazioni di fatto, ma il classamento catastale.

Se il sottotetto, o la soffitta, ha una rendita propria ed è classificata catastalmente, ad esempio come C/2, questa viene considerata pertinenza dell’abitazione principale o della seconda casa, al di là dell’abitabilità. E quindi, sconta, l’aliquota di riferimento (agevolata od ordinaria).

Secondo la normativa, infatti: “per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate”.

3 commenti su “IMU sottotetto o soffitta non abitabile: si deve pagare?”

  1. Buongiorno,
    avendo 2 fabbricati C/2 (sottotetto non abitabile e magazzino al piano terra) il mio commercialista mi dice che il sottotetto non può essere considerato pertinenza della prima casa, invece il magazzino si. A me converrebbe dichiarare il sottoetto come pertinenza perchè ha un valore maggiore rispetto al magazzino. Mi può aiutare?
    Grazie molte in anticipo.
    Buona giornata.
    Luigi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Hai bisogno di aiuto?