Sembra facile rispondere, e invece… l’IMU cambia ancora. Ennesima novità riguarda il pagamento.
Per il 2012, l’imposta, per l’abitazione principale e le relative pertinenze, potrebbe essere pagata o in due rate, di cui la prima a giugno, senza applicazione di sanzioni e interessi, in misura pari al 50% dell’importo, applicando aliquota di base (0,4%) e detrazioni previste, o in tre rate, a giugno, settembre e dicembre, pari a un terzo dell’imposta, calcolata applicando l’aliquota base a giugno e settembre, mentre a dicembre si dovrebbe fare il conguaglio tenendo conto delle aliquote deliberate dai singoli Comuni.
Quella appena esposta non è però l’unica novità introdotta. Il testo licenziato dalla Commissione Finanze della Camera prevedrebbe infatti una modifica per l’imposta in relazione ad anziani o disabili residenti in case di cura od ospizi: in tal caso i Comuni dovrebbero poter considerare la casa adibita ad abitazione principale, non tassandola, quindi, come seconda casa. Lo stesso discorso dovrebbe poter valere per gli Italiani all’estero che hanno una casa di proprietà non affittata in Italia. Resterebbero fuori dalle agevolazioni le abitazioni affittate a canone concordato.
Le agevolazioni per la prima casa dovrebbero potersi applicare solo sull’abitazione nella quale il contribuente e il proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e si applicherebbero per un solo immobile. In caso di separazione o divorzio, invece, il pagamento dell’imposta toccherebbe al coniuge che continua a vivere nell’abitazione.
Bisogna, comunque, aspettare ancora qualche giorno per avere le disposizioni definitive.
non è chiaro se l’imu sulla prima casa è esteso anche nel caso che vi abiti la vedova con il diritto di abitazione secondo l’art.540 del c.c,sebbene non ne sia proprietaria
Salve dott.Forestiero ho da esporle questo quesito.
Ho acquistato un garage quale pertinenza inscindibile della mia abitazione principale della quale, però, sono solo nuda proprietaria. Ai fini IMU tale garage può essere considerato pertinenza dell’abitazione di cui è usufruttuaria mia madre facendolo dichiarare a lei????
ott22Redazione Blog.Casa.it Succede che dovrai praage una serie di tasse che ti indichiamo di seguito. Considera perf2 che questo discorso non vale se entro dodici mesi dalla vendita compri una nuova abprima casabb.In caso contrario ecco cosa dovrai versare all’Agenzia delle entrate: il rimanente 4% dell’imposta di registro non versata al momento dell’acquisto (o il 6% dell’Iva se hai comprato da un costruttore) e la differenza tra il 2% dell’imposta ipotecaria e l’1% di quella catastale con quanto gie0 versato.In pif9 dovrai praage una sovrattassa del 30% sulle imposte da praage adesso e gli interessi del 3% all’anno.Poi ti verre0 tassata la plusvalenza derivante dalla vendita: il 20% di quanto hai guadagnato (la differenza tra prezzo di acquisto e di vendita). Perf2 attenta: si paga solo se l’immobile non sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso.