IMU e pertinenze dell'abitazione principale: sono al massimo tre. La normativa di riferimento

Quali e quante pertinenze si possono considerare tali per l’applicazione dell’aliquota agevolata IMU? Avevamo già scritto delle pertinenze. Ma ora, vediamo per bene la normativa di riferimento.

La risposta alla domanda ci è fornita dalla Circolare n. 3 del 18 maggio del Ministero, che ha chiarito il limite massimo delle 3 pertinenze, iscritte però in catasto con categoria differente.

Prima di vedere quali sono queste categorie ai fini IMU, è importate precisare che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.25127 del 30 novembre 2009, ha ricordato che come pertinenze dell’abitazione principale sono da considerare “ai sensi dell’ari. 817 cc., […] le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa” e quindi, occorre basarsi “sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un altra, secondo la relativa definizione contenuta nell’ari. 817 cc”.

Per quanto riguarda l’IMU, l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 ha stabilito che pertinenze sono “quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un‘unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

Quindi: magazzini, cantine, soffitte, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse e tettoie.

In seguito, il Ministero, con la già citata e nota Circolare n. 3 ha precisato che: “rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale”; “entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato”.

Il contribuente, in sostanza, può considerare come pertinenza di un’unità immobiliare (e quindi dell’abitazione principale e applicare lo 0.4 per mille) fino ad un massimo di tre unità, ma ciascuna con categoria catastale diversa.

6 commenti su “IMU e pertinenze dell'abitazione principale: sono al massimo tre. La normativa di riferimento”

  1. …………….quindi avendo io accatastato come pertinenze due categorie C6
    solo una va ad aliquata agevolata mentre l’altra al 76 per mille.Dunque in sede di compilazione del modello F 24 devo indicare 2 fabbricati ? oppure sbagliuo?
    grazie per la risposta

  2. ….. anche io sono nella stessa situazione del sig. Melchiorre

    Ho il dubbio avendo 2 pertinenze (garage + posto auto) di abitazione principale
    entrambe accatastate in C6.
    Quindi dovrei pagare 0,4 per abit. principale e garage e 0,76 (come seconda casa)
    per il posto auto ?????
    Mi sembrerebbe un po’ assurdo. Ma da quanto dicono le regole, non si sa mai….
    e dalle istruzioni che si trovano in giro non e’ mai chiaro in modo univoco
    il comportamento da tenere.
    Grazie a chi ci puo’ delucidare.

  3. …..la mia situazione è ancora piu’ complessa: nella stessa scheda catastale (cointestata con mia moglie) ho tre cantine, che quindi non hanno rendita autonoma, e poi ho un garage (C/6, rendita autonoma, cointestato con il coniuge) ed una latro garage (C/6, rendita autonoma, soltanto a me intestato). Se ho ben capito in base alla Circolare del 18 maggio avrei già esaurito il numero delle pertinenze con le tre cantine e quindi devo assoggettare ad aliquota piena i due garage. E’ corretto?

  4. Buongiorno, un box può essere di pertinenza ad una seconda casa?
    Nella prima casa non posseggo nessun box.
    Grazie mille in anticipo

    1. Si, se è collegato all’abitazione principale. Mi spiego con un esempio. Se ha la possibilità di vendere l’abitazione principale e tenere il box (o viceversa) allora non è considerato pertinenza.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Hai bisogno di aiuto?