Il Ministero, con la circolare numero 3 del 18 maggio, ha precisato che rientra nel limite delle tre pertinenze anche quella iscritta in Catasto unitamente all’abitazione principale.
Ricordiamo, a tal proposito che, entro questo limite, il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato, considerandone fino a tre per l’abitazione principale, ciascuna appartenente a una diversa categoria catastale (C/2 C/6 e C/7).
Ma che succede nel caso in cui due pertinenze siano accatastate unitamente all’unità a uso abitativo? In questo caso, in base alle norme tecniche catastali, la rendita attribuita all’abitazione comprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari non connesse.
Quindi, poiché dette pertinenze se fossero accatastate separatamente sarebbero classificate entrambe in categoria C/2, per rendere operante la disposizione in esame, il Ministero ritiene che il contribuente possa usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7.
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