Abbiamo trattato più volte la normativa IMU ed abbiamo anche ribadito che per abitazione principale ai fini IMU si deve intendere “L’immobile iscritto o iscrivibile in Catasto nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Tuttavia, continuano ad arrivare richieste di specifiche sull’abitazione principale ai fini IMU. Ecco perché abbiamo deciso di scrivere un altro post sull’argomento.
Partiamo con la definizione. Questa la troviamo nel comma 2, dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, poi modificato dall’articolo 4, comma 5 del D.L. n. 16/2011, dove per abitazione principale ai fini IMU si intende: “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
La Circolare n. 3 rilasciata dal Ministero il 18 maggio ha poi specificato che: “Dalla lettura della norma emerge, innanzitutto, che l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU per questa previste le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati”;
In sostanza, il contribuente non può applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, ma deve decidere quella da considerare come “abitazione principale”, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario.
e se due abitazioni regolarmente iscritte a catasto, con residenza separata dei due coniugi, con il marito abitante e residente nella prima e la moglie con i figli abitante e residenti nella seconda, sono contigue e comunicanti ma con due ingressi distinti? sono una principale e l’altra seconda casa o tutte e due prime case? si considri che il Comune aveva gia’ considerato prime case tutte e due con conseguente cancellazione dell’ici. sarei molto grato per un commento dato che questa situazione sembra far impazzire molti professionisti.
indirizzo email: lorenzo.gavazzi@gmail.com
salve
vi sarei molto grato se mi chiariste questo dubbio
io e miei 2 fratelli siamo comproprietari (per successione) di alcune abitazioni. è possibile spostare ciascuno di noi la propria residenza su un immobile e farlo figurare come prima casa? da un punto di vista lavorativo siamo indipendenti, ma il patrimonio è ancora in comunione.
non vorremmo ancora procedere alla divisione poichè un terreno fabbricabile sarebbe indivisibile senza ridurne l’effettivo valore e procedere a frazionare ciò che ha valore solo se non frazionato non ha senso.
Io e mia moglie siamo coniugati in separazione dei beni . Io ho il possesso di una unita’ abitativa e mia moglie di un altra. Qualora io risiedessi nella unita’ abitativa di mia proprteta’ e mia mogli e i figli risiedessero nell’altra, ai fini imi si possono considerare entrambe abitazione principale?
Grazie
Questa definizione è applicabile anche al decreto legge n.54 del 21 Maggio 2013?
Risposte molto chiare ma,avendo sentito pareri diversi da diversi commercialisti,non riesco ancora a capire il da fare.Marito residente comune di Portovenere dove ha casa ma domiciliato con moglie e figli nel comune di Castelnovo monti(R.E.)dove ha la casa la moglie.A Portovenere pagato come seconda casa,ma il comune dice che non doveva pagare.La normativa non dice che un nucleo familiare non puo' avere due prime case?Dobbiamo chiedere il rimborso?Nostro commercialista sostiene essere un errore del comune.Gradirei risposta chiara e definitiva.Grazie.